F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 15 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORREAVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5/FUTSAL SAN DAMIANO DEL 24.11.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 322 del 19.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 172/CGF del 15 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORREAVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5/FUTSAL SAN DAMIANO DEL 24.11.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 322 del 19.12.2013)
All'esito dell'incontro del Campionato Under 21 del Calcio a 5 Bergamo Calcio a 5/Futsal San Damiano disputato il 24.11.2013, il sodalizio orobico reclamava al competente Giudice Sportivo contestandone la validità, inficiata, a suo avviso, dall'avvenuta partecipazione, nelle fila dell'avversaria, di tre calciatori, Cortellini Mauro, Dossi Matteo e Colombo Roberto, in posizione irregolare in quanto, i primi due, non tesserati ed il terzo ancora assoggettato ad 1 giornata di squalifica inflittagli nel Campionato Under 21 della Stagione Sportiva 2011/2012, squalifica non ancora espiata; chiedeva pertanto le venisse assegnata gara vinta ai sensi dell'art.17, comma 5 C.G.S.. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 322 del 19.12.2013, l'organo adito, accertato che il Cortellini ed il Dossi risultavano tesserati con la società Futsal San Damiano sin dal 20.9.2012 e che il Colombo, piochè la società di appartenenza non si era iscritta al Campionato Under 21 nella Stagione Sportiva 2012/2013, aveva scontato la squalifica nella prima gara, il 27.9.2012, disputata dalla prima squadra nella relativa competizione, respingeva il reclamo omologando il risultato della partita contestata. Per contrare siffatta pronuncia si è rivolta a questa Corte l'A.S.D. Bergamo Calcio a 5 che insiste nel denunciare come irregolare l'utilizzo del Colombo nella gara ''de qua'' poichè lo stesso, in base ad una corretta applicazione della normativa federale, avrebbe dovuto espiare la sanzione in una gara del Campionato Under 21, di una competizione cioè uguale a quella in cui era stata consumata la violazione punita; lamenta altresì che in prima istanza non era stato considerato il dettato di cui all'art. 45, comma 1 C.G.S., per il quale il tesserato squalificato deve scontare la sanzione nelle gara ufficiali della squadra in cui militava all'atto dell'infrazione; ribadisce quindi le sue iniziali richieste. L'appello non è fondato e va respinto. La problematica che attiene alla vicenda in esame si incentra sui criteri che regolano tempi e modi di esecuzione della squalifica e presenta particolare significazione in quei casi, come il presente, in cui l'esecuzione impatta in una cesura temporale vuoi perchè l'infrazione perseguita è stata commessa nell'ultima gara del campionato, vuoi perchè, per una parte residua, la sanzione cade a cavallo di due stagioni sportive. La soluzione va ricercata nell'art. 22 C.G.S. il quale, nel disciplinare la materia, enuclea due principi fondamentali: a) quello dell'identità fra competizioni inteso nel senso che la sanzione va espiata in un campionato uguale a quello in cui sia stata consumata la relativa infrazione; b) quello della certezza dell'espiazione, prioritario e preponderante, mirato a garantire l'effettiva esecuzione evitando che la sanzione finisca col risultare meramente virtuale. Proprio per scongiurare tale evenienza, il legislatore federale, nel 6° comma della norma dnanzi citata, ha configurato due ipotesi di deroga stabilendo che, in tali casi, la sanzione venga espiata non più in base al criterio della identità fra campionati, bensì in gare ufficiali della prima squadra. Trattasi di ipotesi a rischio che si verificano quando, nelle more fra violazione ed esecuzione, il soggetto punito cambi società o, in ambito del Settore Giovanile e Scolastico, cambi categoria di appartenenza e ciò perchè, in entrambi le situazioni, potrebbe non attuarsi la possibilità di coesistenza fra competizioni uguali. Una possibilità di rischio, comunque, data la variegata complessità di tutta l'attività agonistica svolta dalle leghe e dal S.G.S., potrebbe verificarsi anche in casi diversi, qual'è quello che ne occupa, rispetto a quelli contemplati dalla normativa menzionata. Posto infatti che la squalifica venne comminata al Colombo in una gara del Campionato Under 21 2011/2012 e che l'iscrizione a tale competizione non è obbligatoria, tantè che il Futsal San Damiano non ebbe a partecipare a quello della stagione successiva, la possibilità, ove venisse inderogabilmente seguito il principio della identità delle competizioni, richiesto dalla reclamante, che detta sanzione non venisse mai espiata è tutt'altro che peregrina. Orbene, a colmare la lacuna normativa, ammesso che sia tale, provvede, con solare chiarezza e sia pur con qualche riserva sulla scelta della ''sedesmateriae', l'art.19, 11° comma, punto 3 C.G.S. per il quale varie tipologie di sanzioni, fra cui la nostra, inflitte in relazioni a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si eseguono nelle gare dell'attività ufficiale. Detta norma, che deve ritenersi integrativa dell'art. 22 e che copre tutte le possibili eventualità di situazioni a rischio, vale inoltre a vanificare le doglianze avanzate col gravame dal momento che, come accertato dal Giudice Sportivo il Colombo scontò la squalifica non partecipando alla prima gara ufficiale della prima squadra della sua società. Del tutto corretta pertanto si palesa la delibera impugnata che non viene scalfita neanche dal richiamo, di cui ai motivi, all'art.45 C.G.S. che salva esplicitamente la previsione portata dal 6° comma dell'art. 22 così riconoscendo la possibilità di deroga qualora sussista, come in questo caso, l'alea che la sanzione non venga eseguita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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