F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S.AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ MONZA BRIANZA 1912 SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/RIMINI DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 35/DIV dell’1.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S.AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ MONZA BRIANZA 1912 SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/RIMINI DEL 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 35/DIV dell’1.10.2013)
Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. c) C.G.S. il Presidente Federale impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: durante la partita citata in epigrafe i sostenitori del Monza intonavano cori inneggianti al razzismo in occasione di tutte le giocate di un calciatore di colore del Rimini accompagnati da “buuu” razzisti che, nel corso della gara, si facevano sempre più insistenti tanto da costringere il direttore di gara a sospendere la partita per alcuni minuti. In data 22 ottobre 2013, il Presidente Federale proponeva dunque ricorso con la quale si sosteneva che ricorrevano i presupposti previsti dall’articolo 37, comma 1, lett. c), C.G.S. per l’impugnazione straordinaria, stante la non corretta applicazione delle disposizioni in tema di comportamenti discriminatori. Si riteneva, infatti, che il Giudice Sportivo, una volta accertata la riconducibilità ai tifosi del Monza di cori inneggianti alla discriminazione razziale e delle espressioni razziste, non poteva infliggere alla società la sanzione della semplice ammenda in contrasto con quanto disposto dall’articolo 11, comma 3, C.G.S. che prevede, in caso di prima ricorrenza di detti fenomeni, la chiusura di un settore dello stadio. Si riteneva, altresì, che il tenore letterale dell’articolo 11, comma 3, del C.G.S. e il mancato richiamo nell’articolo 13 dello stesso C.G.S. del citato articolo 11 fanno escludere che nella fattispecie possano trovare applicazione le attenuanti. Si chiedeva, pertanto, la riforma della decisione del Giudice Sportivo, infliggendo all’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. la sanzione ritenuta di giustizia. La difesa della Società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. controdeduceva, in data 1 novembre 2013, affermando che il Giudice Sportivo aveva ritenuto opportuno irrogare la sanzione dell’ammenda e non quella della chiusura di un settore sia perché aveva riconosciuto la fattiva collaborazione della società – da sempre in prima linea nella battaglia al razzismo – e sia in virtù dei poteri previsti dall’articolo 16, comma 1, C.G.S.. All’odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., l’Avv. Giovanni Del Re, difensore della Società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., che ribadiva la tesi espressa in atti. La Corte: considerato che non possono essere revocati in dubbio i plurimi comportamenti offensivi dal punto di vista della discriminazione razziale posti in essere da frange di pseudo-sostenitori appartenenti alla tifoseria della Società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., società di cui invero, per altro verso, non può essere messo in dubbio il fattivo impegno contro il razzismo anche nella fattispecie in discussione; visto l’articolo 11, comma 3, C.G.S.; visto il combinato disposto degli articoli 18, comma 1, lett. e), e 16, comma 2.bis, C.G.S.; tenuto conto che le circostanze attenuanti previste dall’articolo 13, comma 1 C.G.S., così come novellato dal Com. Uff. n. 45/A in data 5 agosto 2013, non sono applicabili alle violazioni dell’articolo 11 C.G.S.; ritenuto, in definitiva, che alla luce di quanto refertato le sanzioni inflitte in prime cure non rispondano ai principi di conformità alle norme, tassatività e congruità; Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S.e, per l’effetto,in riforma della decisione impugnata applica la sanzione della chiusura per un turno del Settore denominato Curva Sud dello Stadio Brianteo di Monza. Sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis, C.G.S..
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