LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 14 GENNAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo Gara soc. HELLAS VERONA – soc. NAPOLI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 14 GENNAIO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo
Gara soc. HELLAS VERONA – soc. NAPOLI
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Hellas Verona – soc. Napoli del 12 gennaio 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che “ nel primo tempo ogni
qualvolta il calciatore n. 27 del Napoli Pablo Armero veniva in possesso della palla, i sostenitori
del Verona siti nel settore di curva rivolgevano al suo indirizzo in coro il verso della scimmia –
buh, buh, buh…….- questi cori venivano distintamente percepiti………da tutti e tre i
verbalizzanti posizionati rispettivamente a ridosso della curva occupata dai veronesi, di quella
riservata ai sostenitori del Napoli ed in prossimità delle panchine delle due squadre….” “
nell’intervallo della gara la società, anche su invito di questa Procura federale, provvedeva a
diffondere a mezzo impianto audio, un comunicato finalizzato a dissuadere i tifosi da ulteriori
simili comportamenti che in effetti non venivano ulteriormente reiterati.”;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Hellas Verona deve
rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS;
rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti
discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore
denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia
sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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