COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 16/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTILENTI CALCIO AVVERSO LE DESISIONI (SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE RAPACCHIA CLAUDIO , AMMENDA DI €300,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTILENTI CALCIO / VESTINA MONTESILVANO, DISPUTATA IL 15.12.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N.32 DEL 19.12.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 16/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTILENTI CALCIO AVVERSO LE DESISIONI (SQUALIFICA PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE RAPACCHIA CLAUDIO , AMMENDA DI €300,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTILENTI CALCIO / VESTINA MONTESILVANO, DISPUTATA IL 15.12.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N.32 DEL 19.12.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Castilenti Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe inflitti dal G.S. perché: Venivano reiterati insulti, gravi minacce e comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro nel corso della gara da parte di propri sostenitori. Il calciatore Rapacchia Claudio dopo essere stato allontanato nel corso del primo tempo rientrava indebitamente nel terreno di gioco offendendo l’arbitro ed alla notifica del provvedimento spintonava con il petto lo stesso direttore di gara, facendolo indietreggiare e minacciandolo, tentando di aggredirlo senza riuscirvi per l’intervento dei dirigenti della propria squadra. Inoltre, alla fine del primo tempo, attendeva l’arbitro nei pressi dello spogliato, e dopo averlo ulteriormente minacciato, lo colpiva con una testata sulla scapola sinistra, procurandogli lieve dolore e venendo poi trattenuto dai tesserati presenti. La società appellante ha dedotto che la sanzione di € 300,00 di ammenda deve ritenersi illegittima in quanto gli insulti e le minacce sarebbero provenuti anche dalla tifoseria ospite mentre per quanto riguarda la squalifica al calciatore Rapacchia lo stesso non sarebbe stato responsabile del fatto allo stesso attribuito che invece era da attribuire al dirigente accompagnatore Sig. Palmaricciotti Carmine di cui ha allegato dichiarazione di auto responsabilità. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Per quanto concerne l’ammenda, il direttore di gara ha precisato che gli insulti e le minacce provenivano da un gruppo di tifosi del Castilenti riconoscibili dai colori sociali con la conseguenza che non appare dubitabile quanto riferito dallo stesso direttore di gara. In ordine invece alla squalifica inflitta al Rapacchia, non vi è ugualmente da dubitare che lo stesso si sia reso, tra l’altro, responsabile del gesto violento nei confronti della porta dello spogliatoio dell’arbitro in quanto, secondo la versione di quest’ultimo, il Rapacchia gli avrebbe contestualmente rivolto parole offensive invitandolo anche a spiegare le ragioni della sua espulsione. Va infine aggiunto che la dichiarazione di responsabilità a firma di terzi non assume alcun valore probatorio non potendo considerarsi atto ufficiale da porre a base della decisione. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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