COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 16/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. SANTOSTEFANO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA, AVENDO UTILIZZATO LA RICEVUTA RECANTE FIRMA APOCRIFA DEL SIG. MONACO GENNARO, DATATA 31.8.10, NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE DELLA L.N.D.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 16/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. SANTOSTEFANO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA, AVENDO UTILIZZATO LA RICEVUTA RECANTE FIRMA APOCRIFA DEL SIG. MONACO GENNARO, DATATA 31.8.10, NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE DELLA L.N.D. Con nota del 4.11.13, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Santostefano Giuseppe, nella spiegata qualità, nonché la Società A.S.D. Castel di Sangro, per la contestazione sopra specificata. Con raccomandata a.r. del 18.11.13, regolarmente notificata a mezzo posta, veniva contestata al solo Santostefano (tenuto conto che la società risulta inattiva dal 26.7.12) la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.12.13, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, memorie pervenute in data 6.12.13. All’udienza di trattazione differita dal 9.12.13 al 16.12.13 per impedimento della Procura Federale compariva, per la Procura, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Santostefano personalmente rappresentato dall’Avv. Pietro Savastano. Il Presidente della Commissione Disciplinare, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, rendeva nota la possibilità di fare ricorso all’istituto dell’accordo sull’entità della pena da parte del soggetto deferito, il quali dichiarava espressamente di non volersene avvalere. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento; di seguito veniva data la parola all’Avv. Savastano ed al Sig. Santostefano per le deduzioni difensive. In particolare, il difensore deduceva l’assoluta estraneità del proprio assistito ai fatti contestati. Dopo ampia discussione, dichiarata chiusa l’istruttoria, il Presidente invitava le parti a formulare le proprie conclusioni. La Procura Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi sei d’inibizione, mentre la difesa del Santostefano concludeva per il suo proscioglimento. Preliminarmente giova rilevare che alla Commissione Disciplinare è precluso l’esame delle memorie difensive in quanto pervenute, come detto, soltanto in data 6.12.13, ovvero oltre il termine perentorio di dieci giorni precedenti l’udienza di trattazione, originariamente fissata al 9.12.13. Nel merito, osserva la Commissione che a prescindere dalle osservazioni formulate dalla difesa e dalla circostanza della effettiva paternità della scrittura del 31.8.10, resta il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Santostefano, alla data del 10.7.11, egli figurava ancora quale Presidente della Società Castel di Sangro agli atti in possesso del C.R.A. (vedi organigramma del 10.7.11, inviato dalla stessa società al C.R.A della F.I.G.C. – L.N.D.), con la conseguenza che, a quella data, ne aveva la legale rappresentanza e ne rispondeva disciplinarmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Per quanto, poi, concerne la variazione delle cariche effettuata dai soci nell’assemblea del 16.11.11, la stessa non poteva che spiegare i suoi effetti, secondo le previsioni delle N.O.I.F., a far data dalla relativa comunicazione effettuata al C.R.A. solo in data 24.2.12. Non vi è dubbio, pertanto, che, all’epoca dei fatti contestati, il Sig. Giuseppe Santostefano ricoprisse formalmente la carica di Presidente della società e che lo stesso debba rispondere della violazione ascrittagli. Ritiene la Commissione che allo stesso debba essere inflitta la sanzione della inibizione a svolgere le funzioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio nell’ambito della F.I.G.C. per mesi quattro. Non si è proceduto nei confronti della A.S.D. Castel di Sangro, in quanto la stessa risulta inattiva dal 26.7.12. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Giuseppe Santostefano la sanzione della inibizione per mesi quattro. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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