• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1 RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONIO MAIELLO NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE/LEGALE RAPP.TE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAGINA 5 DEL C.U. N. 23 DEL 2.4.2012 E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 8727/1054PF 12-13/AM/FDA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1 RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONIO MAIELLO NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE/LEGALE RAPP.TE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAGINA 5 DEL C.U. N. 23 DEL 2.4.2012 E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 8727/1054PF 12-13/AM/FDA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)
Con atto in data 16.10.2013, la Procura Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S.avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013) con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del deferimento proposto nei confronti del sig. Maiello Antonio e della Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l.. La predetta decisione è stata motivata con la circostanza che il sig. Maiello, all’epoca dei fatti di cui al deferimento, non era più Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l., essendo stato sostituito, in data anteriore al 12.7.2012 ovvero la data ultima prevista per il deposito dei documenti amministrativi richiesti per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, giusta previsione del Com. Uff. n. 123 del 2.4.2012. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Federale contesta la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, evidenziando che, sulla base dei fogli di censimento acquisiti agli atti, il sig. Maiello Antonio risulta essere stato Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. fino alla data del 18.8.2012. In data 13.11.2013, la Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. ha fatto pervenire a questa Corte un’istanza con la quale ha eccepito la nullità della notifica dell’atto di gravame in quanto mai pervenuto al telefax della Società e, in ogni caso, perché notificato presso la sede della Società anziché presso il domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore, Avv. Alessandro Cereser; con la medesima istanza, la Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. ha chiesto a questa Corte di ordinare la rinotifica del ricorso e la conseguente rimessione in termini per lo svolgimento delle difese. In via preliminare, si evidenzia come l’istanza avanzata dalla Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. non possa essere accolta per manifesta infondatezza dell’eccezione relativa alla nullità della notifica dell’atto di appello. Con riferimento all’asserita mancata ricezione dell’atto di appello, trasmesso dalla Procura Federale a mezzo fax, si rileva che, secondo costante giurisprudenza, l'invio tramite fax degli atti processuali rappresenta uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza dell’atto stesso, in quanto il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente sia – attraverso il c.d. rapporto di trasmissione - la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l'effettività della comunicazione. Quindi, posto che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche la presunzione circa l'avvenuta ricezione, senza che colui che dimostra di aver inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, salva l'eventuale prova contraria concernente la funzionalità dell'apparecchio ricevente fornita, secondo l'ordinaria regola processualistica, da chi afferma la mancata ricezione del messaggio. La presunzione di conoscenza che consegue all'invio della comunicazione a mezzo fax all'indirizzo corretto (accompagnata dal rapporto di ricezione) non ha quindi natura assoluta; può essere fornita la prova contraria, che può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; essa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio (cfr. Cons. Stato VI, 4 giugno 2007, n. 2951, che fa riferimento a Cons. Stato, V, 24 aprile 2002, n. 2202). Dunque, nel momento in cui il fax viene trasmesso, e ciò risulti debitamente documentato dal c.d. rapporto di trasmissione, si forma una presunzione della sua ricezione in capo al destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente. È evidente che di tale mancata funzionalità deve essere offerta prova rigorosa non potendo evidentemente darsi campo e giustificazione a circostanze impeditive opposte in modo generico e non seriamente documentate. In applicazione di quanto precede, è evidente che il principio secondo cui la comunicazione mediante telefax rappresenta strumento idoneo a determinare la piena conoscenza di un atto o documento (principio che trae fondamento nell'art. articolo 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, in tema di documentazione amministrativa, nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) non può essere vanificato da semplici dichiarazioni del soggetto destinatario che opponga tout court di non avere ricevuto il fax. Nel caso in esame l'appellata Società, si è, invece, semplicemente limitata ad affermare l'omessa ricezione del fax senza opporre, né tantomeno provare, la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente. Quanto, poi, al fatto che l’atto di appello sarebbe stato notificato presso la sede della Società anziché presso il domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore, Avv. Alessandro Cereser, si evidenzia la manifesta infondatezza della predetta eccezione processuale atteso che l’art. 38, comma 8, C.G.S. prevede espressamente che gli atti possono essere comunicati, tanto per le persone fisiche che per le società, alternativamente sia presso il domicilio eletto ai fini del procedimento che presso la sede della società. Ciò premesso, è possibile passare all’esame del merito dell’appello, proposto dalla Procura Federale; esso è infondato e va, dunque, rigettato. La Commissione Disciplinare Nazionale ha correttamente dichiarato l’inammissibilità del deferimento proposto dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Maiello Antonio e conseguentemente della Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l.. Ed invero, alla data ultima (12.7.2012) prevista per il deposito dei documenti amministrativi richiesti per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, giusta previsione del Com. Uff. n. 123 del 2.4.2012, il sig. il sig. Maiello Antonio non era più Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l., essendo stato sostituito, in data 2.7.2012, nella carica dal sig. Pantano Salvatore Alessandro. Trattasi di circostanza del tutto pacifica atteso che la stessa risulta attestata in una decisione della giustizia federale divenuta ormai definitiva; il riferimento va alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013), che è stata parzialmente riformata, ma limitatamente alla entità della sanzione, da questa Corte con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 252/CGF del 19.4.2013. Con la predetta decisione, il sig. Pantano Salvatore Alessandro è stato sanzionato disciplinarmente, quale Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l., con riferimento a condotte poste in essere proprio in quell’arco temporale nel quale, secondo il non condivisibile assunto, svolto dalla Procura Federale nell’odierno atto di appello, la carica di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. sarebbe stata, invece, ricoperta dal sig. Maiello Antonio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 15 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1 RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONIO MAIELLO NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE/LEGALE RAPP.TE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAGINA 5 DEL C.U. N. 23 DEL 2.4.2012 E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 8727/1054PF 12-13/AM/FDA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)"