F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. BIRGHILLOTTI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO CALC. BIRGHILLOTTI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013)
Il calciatore Birghillotti Daniele, tesserato con la società Prato Calcio a 5, espulso nel corso della gara Futsal Pistoia/Prato Calcio a 5 giocata il 30.11.2013 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, portatosi furtivamente nella tribuna adiacente al terreno di gioco, dopo aver profferito ingiurie nei confronti del secondo arbitro, lo colpiva ''con un fortissima manata alla nuca'' procurandogli intenso dolore ed un leggero senso di vertigine tali da indurlo ad abbandonare il campo così determinando la sospensione dell'incontro. Per tale infrazione il competente Giudice Sportivo gli infliggeva la squalifica fino al 30.11.2018 con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 258 del 5.12.2013, delibera che è stata impugnata davanti a questa Corte dal calciatore il quale, proponendo una propria versione dell'accaduto ed ammettendo di aver solo tentato, senza riuscirvi, di colpire il direttore di gara,chiede una congrua riduzione della sanzione. L'appello può essere accolto anche se per ragioni diverse da quelle rassegnate nei motivi. Posto che nessuna credibilità può riconoscersi alle prospettazioni difensive irrefutabilmente contraddette dal referto arbitrale, fonte, in ''subjecta materia'', di prova privilegiata, va però considerato che l'addebito mosso al Birghillotti, specificatamente contemplato dall'art.19,comma 4°, lett.d) C.G.S., è punito con una sanzione minima di otto giornate di gara o a tempo determinato. Orbene, partendo da questo dato normativo e pur tenendo presente che la condotta tenuta dal calciatore risulta appesantita da più circostanze aggravanti (presenza irregolare in tribuna dopo l'espulsione, ingiurie ed espressioni irriguardose all'indirizzo dell'arbitro al momento dell'aggressione), una valutazione equilibrata e complessiva che apprezzi sia l'unicità dell'atto sia la modestia delle conseguenze prodotte (leggero trauma alla zona nucale con prognosi di gg.3) induce questo collegio a giudicare eccessiva e sproporzionata rispetto all'entità della violazione commessa la durata della squalifica irrogata che va pertanto ridotta e contenuta al 31.12.2016. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Birghillotti Daniele, riduce la sanzione dell’inibizione al 31 dicembre 2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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