F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALBADALEJO BLAZQUE HECTOR SEGUITO GARA WINTER CUP, PESCARA/S.S. LAZIO CALCIO A 5 DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 307 del 16.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALBADALEJO BLAZQUE HECTOR SEGUITO GARA WINTER CUP, PESCARA/S.S. LAZIO CALCIO A 5 DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 307 del 16.12.2013) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 307 del 16.12.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Albadalejo Blazque Hector. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro di Winter Cup Pescara/S.S. Lazio Calcio a 5 disputato il 15.12.2013, il calciatore sanzionato colpiva con un pugno un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19, lett. b) C.G.S.. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.12.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.12.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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