COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 53 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 09) DECISIONE DEFERIMENTO DEL SIG. ALIDEMIRAJ GRACIANO, LA SOCIETÀ ACD VALSUGANA SCURELLE, LA SOCIETÀ ASD ORTIGARALEFRE.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 53 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 09) DECISIONE DEFERIMENTO DEL SIG. ALIDEMIRAJ GRACIANO, LA SOCIETÀ ACD VALSUGANA SCURELLE, LA SOCIETÀ ASD ORTIGARALEFRE. Con provvedimento 28 ottobre 2013 della Procura Federale ha deferito alla Commissione disciplinare Provinciale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento: 1. il tesserato ALIDEMIRAJ GRACIANO, tesserato per la società A.S.D. ORTIGARALEFRE ed attualmente in prestito alla A.C.D. VALSUGANA SCURELLE; 2. la società A.C.D. VALSUGANA SCURELLE; 3. la società A.S.D. ORTIGARLEFRE. per rispondere: - il primo, per violazione dell’art. 40 delle NOIF e degli artt. 1, comma 2 e 10, comma 2, del C.G.S. e inoltre delle violazioni di cui agli artt 1, comma 1 e 10, comma 2 e 6 del C.G.S.; - la società A.C.D. VALSUGANA SCURELLE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.; - la società A.S.D. ORTIGARLEFRE, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Solo il tesserato ALIDEMIRAJ GRACIANO intende avvalersi dell’istituto del patteggiamento. Le società si difendono sostenendo di non avere alcuna responsabilità in quanto dal sistema delle Federazione il tesseramento risultava regolare e quindi le stesso società in assoluta buona fede hanno ritenuto veritiero quanto risultava dal sistema. Il Procuratore, acconsente a ricercare un accordo finalizzato al patteggiamento con il tesserato ALIDEMIRAL GRACIANO. Il sostituto Procuratore, ed il sig. ALIDEMIRAJ GRACIANO dando atto della verità dei fatti oggetto del deferimento decidono di concordare la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. nella seguente misura 1. il Sig. ALIDEMIRAJ GRACIANO squalifica per mesi 3; per quanto concerne le due società il Sostituto Procuratore avv. Paolo Rosa, chiede per responsabilità oggettiva: 2. la società ACD VALSUGANA SCURELLE 1 punto penalizzazione e € 500,00 di ammenda 3. la società ASD ORTIGARALEFRE € 300,00 di ammenda. La commissione Disciplinare adotta la seguente ORDINANZA Per il deferimento del sig. ALIDEMIRAJ GRACIANO visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta si applica la seguente sanzione: 1. il sig. ALIDEMIRAJ GRACIANO squalifica per 3 mesi. Per quanto concerne il deferimento delle due società, pur comprendendo il ragionamento svolto dal sostituto procuratore relativamente alla responsabilità oggettiva, la Commissione, alla luce della documentazione in atti e in particolare della nota del Comitato Provinciale autonomo di Trento dd. 03.09.2013, dove risulta pacificamente che per un errore degli uffici della Federazione il calciatore deferito è effettivamente tesserato con la società ASD ORTIGARALEFRE, ma che alcuni sati inseriti a suo tempo sul database della Federazione sono risultati errati, ritiene che questo errore, non imputabile alle due società ha consentito all’A.C.D. VALSUGANA SCURELLE di effettuare un nuovo tesseramento online con l’inserimento di dati corretti. Per questo motivo la Commissione ritiene di poter escludere anche la responsabilità oggettiva per le due società non essendo imputabile alle stesse in nessun modo quanto contestato nel deferimento.
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