• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 16.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 129. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI NARDO CRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. AVOLIO FABIO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERNA STEFANO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 16.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 129. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI NARDO CRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. AVOLIO FABIO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERNA STEFANO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 settembre 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 17 maggio 2013, prot. 7448/818, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 2 dicembre 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 5.12.2013, con la quale era stato disposto il rinvio della decisione alla riunione odierna, per l’audizione delle parti. Alla riunione medesima, in data 13.01.2014, è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al rappresentante della Procura Federale, che, non risulta, in atti, la prova di avvenuta ricezione delle raccomandate ai deferiti, per cui questa C.D.T. ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, a nuova data. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questa Commissione determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame a data da destinarsi, per cui DISPONE il rinvio a data da destinarsi, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale comunicazione alle parti.
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Comunicato Ufficiale n. 58 del 16.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 129. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DI NARDO CRISTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. AVOLIO FABIO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PERNA STEFANO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STASIA SOCCER: ART. 4, COMMA 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"