COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 47 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. PIVA MATTEO, tess. Olimpia Quartesana – camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 47 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. PIVA MATTEO, tess. Olimpia Quartesana - camp. II^ categoria Con nota 25.11.2013 n. 2529-180, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l'art. 34, comma 4, del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. il calc. PIVA MATTEO, perché risponda della violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., perché, malgrado avesse già sottoscritto, nella corrente stagione sportiva, in data 17.9.2013, un tesseramento con relativo vincolo in favore della soc. U.S.Canaro, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento in favore della soc. U.S.D. Olimpia Quartesana in data 21.9.2013. Eseguita ritualmente la notifica, nulla è pervenuto dall'interessato. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità del calc. PIVA in ordine agli addebiti ascritti, con la squalifica per mesi 3. La Commissione, - letto il deferimento; - sentito il rappresentante della Procura Federale; - ritenuto che la condotta posta in essere dal calc. PIVA integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite; - visto l'art. 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. PIVA MATTEO la squalifica per mesi 3. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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