COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA, SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. GAETA SRL AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA,
SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 8
COMMI 9 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 NOIF E DELLA SOCIETÀ
POL. GAETA SRL AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
La Procura Federale, a seguito di trasmissione della nota del C.R. Lazio, ha esaminato la delibera
della Commissione Accordi Economici dell’8.7.2013, emessa all’esito del reclamo proposto dal
calciatore VEGNADUZZO MATTIAS, al quale è stato riconosciuto la corresponsione della somma
di € 2.812,50 da parte della POL. GAETA, condannata a tale risarcimento.
La Procura ha rilevato che l’inadempimento della Società risulta per tabulas, e che alla decisione,
inappellabile ed immediatamente esecutiva, non è stata data esecuzione entro il termine
perentorio di 30 giorni, dalla data di ricevimento della decisione in questione e ha accertato che
l’illecito disciplinare è imputabile direttamente al Sig. BELLALBA MARIO, nella sua qualità di
Presidente della POL. GAETA. Pertanto, ha inteso deferire il Sig. BELALBA MARIO a questa
Commissione Disciplinare Territoriale, unitamente alla POL. GAETA, per rispondere a titolo di
responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
Alla riunione, indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva, è presente per la Procura Federale
l’AVV. GIUSEPPE PATASSINI, mentre per i deferiti è presente l’Avv. GIAMPAOLO CALO’.
L’Avv. CALO’ si riporta alla memoria difensiva trasmessa nei termini dallo Studio Legale da lui
rappresentato, in cui si evidenziava, nelle conclusioni, che il calciatore VEGNADUZZO, in data
5.8.2013, ha riscosso la somma in questione, allegando apposita dichiarazione, sottoscritta dal
calciatore e dalla POL. GAETA.
Di conseguenza chiede il proscioglimento del deducente da ogni incolpazione.
A questo punto interviene il Rappresentante della Procura Federale, il quale fa presente che la
liberatoria depositata in atti in data 5.8.2013, contrasta con la diffida inviata dal calciatore
VEGNADUZZO, tramite il proprio legale in data 19.9.2013, con la quale sollecitava il pagamento
della stessa somma di cui alla dichiarazione liberatoria, che appare pertanto precostituita, al fine di
evitare le sanzioni conseguenti il ritardato pagamento.
Il Rappresentante della Procura, conclude quindi con l’affermazione di responsabilità dei deferiti,
chiedendo per il Presidente BELALBA MARIO l’inibizione per mesi 6 e per la Società POL. GAETA
l’ammenda di € 300 e la penalizzazione di 2 punti in classifica.
L’avv. CALO’ precisa, per quanto attiene la diffida inviata dal calciatore, che probabilmente vi è
stato un semplice difetto di comunicazione tra il calciatore stesso ed il proprio legale, anche perché
trattasi di calciatore straniero che all’epoca dei fatti si trovava all’estero.
Per quanto concerne la liberatoria, fa presente l’avv. CALO’ che la stessa è stata trasmessa a
mezzo fax, in data 7 agosto 2013, e dunque in epoca anteriore alla decorrenza dei 30 giorni di cui
alla normativa de quo. Insiste quindi per l’accoglimento delle conclusioni già presentate nella
memoria difensiva.
Ritiene la Commissione, al fine di dirimere dubbi, in relazione alle discordanze emerse in sede
dibattimentale e sopra riportate, che venga acquisita con mezzi idonei, l’effettiva data di
pagamento dell’importo di € 2.812,50 in favore del VEGNADUZZO, attraverso le prove dei flussi
bancari di pagamento e non di una semplice dichiarazione (bonifici, estratti conto e documenti
equipollenti) che stante l’importo superiore ad € 1000 sono obbligatori per legge, ovvero attesta
che tali documenti vengano messi a disposizione, previa diffida, dell’Organo Inquirente.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
ORDINA
Trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per l’acquisizione degli elementi di prova
documentale evidenziata nella parte motiva.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni dell’Ordinanza alle parti
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