COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA, SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. GAETA SRL AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA, SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. GAETA SRL AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. La Procura Federale, a seguito di trasmissione della nota del C.R. Lazio, ha esaminato la delibera della Commissione Accordi Economici dell’8.7.2013, emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore VEGNADUZZO MATTIAS, al quale è stato riconosciuto la corresponsione della somma di € 2.812,50 da parte della POL. GAETA, condannata a tale risarcimento. La Procura ha rilevato che l’inadempimento della Società risulta per tabulas, e che alla decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, non è stata data esecuzione entro il termine perentorio di 30 giorni, dalla data di ricevimento della decisione in questione e ha accertato che l’illecito disciplinare è imputabile direttamente al Sig. BELLALBA MARIO, nella sua qualità di Presidente della POL. GAETA. Pertanto, ha inteso deferire il Sig. BELALBA MARIO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, unitamente alla POL. GAETA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. Alla riunione, indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva, è presente per la Procura Federale l’AVV. GIUSEPPE PATASSINI, mentre per i deferiti è presente l’Avv. GIAMPAOLO CALO’. L’Avv. CALO’ si riporta alla memoria difensiva trasmessa nei termini dallo Studio Legale da lui rappresentato, in cui si evidenziava, nelle conclusioni, che il calciatore VEGNADUZZO, in data 5.8.2013, ha riscosso la somma in questione, allegando apposita dichiarazione, sottoscritta dal calciatore e dalla POL. GAETA. Di conseguenza chiede il proscioglimento del deducente da ogni incolpazione. A questo punto interviene il Rappresentante della Procura Federale, il quale fa presente che la liberatoria depositata in atti in data 5.8.2013, contrasta con la diffida inviata dal calciatore VEGNADUZZO, tramite il proprio legale in data 19.9.2013, con la quale sollecitava il pagamento della stessa somma di cui alla dichiarazione liberatoria, che appare pertanto precostituita, al fine di evitare le sanzioni conseguenti il ritardato pagamento. Il Rappresentante della Procura, conclude quindi con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il Presidente BELALBA MARIO l’inibizione per mesi 6 e per la Società POL. GAETA l’ammenda di € 300 e la penalizzazione di 2 punti in classifica. L’avv. CALO’ precisa, per quanto attiene la diffida inviata dal calciatore, che probabilmente vi è stato un semplice difetto di comunicazione tra il calciatore stesso ed il proprio legale, anche perché trattasi di calciatore straniero che all’epoca dei fatti si trovava all’estero. Per quanto concerne la liberatoria, fa presente l’avv. CALO’ che la stessa è stata trasmessa a mezzo fax, in data 7 agosto 2013, e dunque in epoca anteriore alla decorrenza dei 30 giorni di cui alla normativa de quo. Insiste quindi per l’accoglimento delle conclusioni già presentate nella memoria difensiva. Ritiene la Commissione, al fine di dirimere dubbi, in relazione alle discordanze emerse in sede dibattimentale e sopra riportate, che venga acquisita con mezzi idonei, l’effettiva data di pagamento dell’importo di € 2.812,50 in favore del VEGNADUZZO, attraverso le prove dei flussi bancari di pagamento e non di una semplice dichiarazione (bonifici, estratti conto e documenti equipollenti) che stante l’importo superiore ad € 1000 sono obbligatori per legge, ovvero attesta che tali documenti vengano messi a disposizione, previa diffida, dell’Organo Inquirente. Tutto ciò premesso, questa Commissione ORDINA Trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per l’acquisizione degli elementi di prova documentale evidenziata nella parte motiva. Manda alla Segreteria per le comunicazioni dell’Ordinanza alle parti
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