COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIDO DI OSTIA (CALCIO A 5) AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 15/02/2014 A CARICO DEL CALCIATORE CIANCHETTI LUCA E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GRASSI MAURIZIO E RIDENTI ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. C5 N. 44/8 DELL’ 11.12.2013 . (Gara: PALESTRINA – LIDO di OSTIA del 07.12.2013 – SERIE C1 CALCIO 5)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIDO DI OSTIA (CALCIO A 5) AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
SQUALIFICA FINO AL 15/02/2014 A CARICO DEL CALCIATORE CIANCHETTI LUCA E PER 3
GARE A CARICO DEI CALCIATORI GRASSI MAURIZIO E RIDENTI ANDREA ADOTTATI DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. C5 N. 44/8 DELL’
11.12.2013 .
(Gara: PALESTRINA – LIDO di OSTIA del 07.12.2013 – SERIE C1 CALCIO 5)
La Commissione Disciplinare,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata , come da richiesta, la Società, osserva:
rilevato che la Società Lido di Ostia chiede la revoca e/o la riduzione delle squalifiche inflitte ai
propri calciatori sostenendo che le condotte da questi poste in essere debbano essere riviste in
un’ottica di minore gravità e che pertanto le squalifiche inflitte non appaiono commisurate ai fatti
accaduti;
Ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla Società a sostegno di tale tesi possano
essere parzialmente assumibili da questa Commissione Disciplinare, ancorché con riferimento
soltanto alle condotte dei calciatori Cianchetti e Ridenti;
Considerato infine che gli atti ufficiali costituiscono primaria fonte di prova ai sensi del C.G.S.
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto:
di ridurre la squalifica a carico del calciatore Cianchetti Luca dal 15/02/2014 al 31/01/2014;
di ridurre la squalifica a carico del calciatore Ridenti Andrea da 3 a 2 giornate di gara effettive;
di confermare la squalifica a carico del calciatore Grassi Maurizio, così come anticipato sul C.U. n.
120 del 20.12.2013.
La tassa di reclamo va restituita.
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