COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOLFA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.3.2014 A CARUCI DEL CALCIATORE TESTA GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 35 DEL 19.12.2013 (Gara: VI.VA CALCIO – TOLFA CALCIO del 14.12.2013 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOLFA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.3.2014 A CARUCI DEL CALCIATORE TESTA GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 35 DEL 19.12.2013 (Gara: VI.VA CALCIO – TOLFA CALCIO del 14.12.2013 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo con cui la Società TOLFA CALCIO riconduce il comportamento del calciatore TESTA GIUSEPPE – spinta all’ arbitro – ad un semplice richiamo al direttore di gara per fargli constatare il proprio stato fisico (sanguinamento dal naso a seguito di un fortuito scontro di gioco) senza alcun intendimento di violenza; sentita, come da richiesta, la Società che ha ribadito in audizione la propria versione dell’episodio, chiedendo una riduzione della sanzione; letti gli atti ufficiali che descrivono una spinta all’arbitro da parte del TESTA , senza farlo cadere, con l’aggiunta di offese e minacce; tenuto conto, peraltro, che possono essere parzialmente assunte le deduzioni della ricorrente, non ravvisandosi nel gesto del citato calciatore alcun nocumento nei riguardi dell’arbitro, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo al 15.2.2014 la squalifica del calciatore TESTA GIUSEPPE, come già anticipato sul C.U. n. 132 del 10.1.2014. La tassa reclamo va restituita.
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