COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE DI CAPENA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FONTINOVI ALBERTO E DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: COMUNALE DI CAPENA – FC ROMA NORD del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE DI CAPENA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FONTINOVI ALBERTO E DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: COMUNALE DI CAPENA – FC ROMA NORD del 5.1.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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