COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Reclamo della società ASD Figenpa avverso la squalifica del calciatore Alan Trocino per quattro giornate – Gara Pol. Struppa S. Eusebio – Figenpa del 18 dicembre 2013 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 35 del 19.12.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Reclamo della società ASD Figenpa avverso la squalifica del calciatore Alan Trocino per quattro giornate - Gara Pol. Struppa S. Eusebio - Figenpa del 18 dicembre 2013 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 35 del 19.12.2013. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva: • il G.S. ha squalificato per quattro gare il calciatore Alan Trocino, perché “a fine gara colpiva al volto, sferrando diversi pugni, un calciatore avversario, con il quale ingaggiava una vera e propria contesa, con passaggio alle vie di fatto, durata alcuni minuti”; • propone reclamo la Società ASD Figenpa che chiede la riduzione della sanzione affermando che il Trocino avrebbe agito in difesa essendo stato accerchiato e colpito ripetutamente sotto gli occhi del direttore di gara prima di riuscire a divincolarsi; • la tesi della reclamante è priva di qualsiasi supporto probatorio ed è smentita dal rapporto arbitrale, atto che gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 punto1.1 CGS e dal quale si evince quanto perfettamente compendiato dalla declaratoria del primo giudice. Tale condotta violenta, tenuta a fine gara, merita senz’altro la sanzione inflitta dal G.S., che va integralmente confermata, per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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