COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 26.11.2013 a carico di GKOUTZIOTIS APOSTOLOS, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS ed art. 10 comma 2 CGS in relazione all’Art. 40, comma 11 bis delle NOIF, per aver affermato di non essere stato tesserato per società estere contrariamente al vero.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 26.11.2013 a carico di GKOUTZIOTIS APOSTOLOS, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS ed art. 10 comma 2 CGS in relazione all'Art. 40, comma 11 bis delle NOIF, per aver affermato di non essere stato tesserato per società estere contrariamente al vero. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il deferito non si è presentato avanti questa Commissione nonostante fosse stato regolarmente convocato, rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al deferito la squalifica di tre mesi in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento. OSSERVA dagli atti del procedimento emerge chiaramente e documentalmente che il deferito ha giocato presso il club SPORT CLUB THRIAMVOS SERVIANA appartenente alla federazione Greca, mentre all'atto del tesseramento per la società ASD RESCALDINESE ha dichiarato di non essere mai stato tesserato per società estere, contrariamente al vero. Tale comportamento costituisce pacificamente violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 CGS ed art. 10 comma 2 CGS in relazione all'Art. 40, comma 11 bis delle NOIF. PQM La Commissione disciplinare territoriale COMMINA a GKOUTZIOTIS APOSTOLOS tre mesi di squalifica da scontarsi quando sarà tesserato regolarmente per la FIGC.Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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