COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC MASLIANICO Camp. 1° Categoria Gir. B Gara del 15.12.2013 tra AC Maslianico / ASD Alta Brianza C.U. n. 34 del CRL datato 19.12.2013 La società AC MASLIANICO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha squalificato il calciatore ARGENTO Tommaso per tre gare, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione al gesto di reazione avuto dall’ARGENTO nei confronti di un giocatore della squadra avversaria.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società AC MASLIANICO Camp. 1° Categoria Gir. B
Gara del 15.12.2013 tra AC Maslianico / ASD Alta Brianza
C.U. n. 34 del CRL datato 19.12.2013
La società AC MASLIANICO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha squalificato il calciatore ARGENTO Tommaso per tre gare, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione al gesto di reazione avuto dall'ARGENTO nei confronti di un giocatore della squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva : dal referto di gara emerge che l'ARGENTO ha colpito un avversario sulla nuca con il palmo della mano a gioco fermo in modo non violento.
Tale comportamento non connotato da violenza giustifica una mitigazione lieve delle squalifica.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica comminata al calciatore ARGENTO Tommaso a due gare.
Dispone l'accredito della relativa tassa se non ancora versata.
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