COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. ACQUANEGRA CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. O Gara del 15.12.2013 tra Roverbellese / Acquanegra C.U. n. 23 della delegazione di Mantova datato 19.12.2013 La società G.S. ACQUANEGRA ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica al calciatore BANDERA Alessandro per 6 gare sostenendo che i fatti così come descritti nel comunicato sarebbero certamente stati aggravati dall’arbitro e non corrispondenti a quanto realmente accaduto.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. ACQUANEGRA CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. O Gara del 15.12.2013 tra Roverbellese / Acquanegra C.U. n. 23 della delegazione di Mantova datato 19.12.2013 La società G.S. ACQUANEGRA ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica al calciatore BANDERA Alessandro per 6 gare sostenendo che i fatti così come descritti nel comunicato sarebbero certamente stati aggravati dall’arbitro e non corrispondenti a quanto realmente accaduto. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il calciatore BANDERA Alessandro non appena espulso, bestemmiava, insultava il direttore di gara e lo afferrava prendendolo per un braccio. La gravità del suddetto comportamento giustifica la sanzione comminata dal GS alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Pertanto, la predetta sanzione merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto, conferma la squalifica al calciatore BANDERA Alessandro e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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