COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. FILAGO CALCIO A.S.D. Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 15.12.2013 tra Valtrighe / U.S. Filago Calcio C.U. n. 23 della delegazione di Bergamo datato 19.12.2013 La società U.S.FILAGO CALCIO A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica al calciatore GHEZZI Carlo per 8 gare ed al calciatore CATTANEO Andrea per 3 gare sostenendo che i comportamenti tenuti dai due calciatori sarebbero stati differenti da quanto indicato nel referto arbitrale.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. FILAGO CALCIO A.S.D. Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 15.12.2013 tra Valtrighe / U.S. Filago Calcio C.U. n. 23 della delegazione di Bergamo datato 19.12.2013 La società U.S.FILAGO CALCIO A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica al calciatore GHEZZI Carlo per 8 gare ed al calciatore CATTANEO Andrea per 3 gare sostenendo che i comportamenti tenuti dai due calciatori sarebbero stati differenti da quanto indicato nel referto arbitrale.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che i comportamenti tenuti dai due calciatori sono stati di una gravità tale da giustificare le sanzioni comminate dal GS alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Pertanto, le predette sanzioni meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto, conferma la squalifica al calciatore GHEZZI Carlo per 8 gare ed al calciatore CATTANEO Andrea per 3 gare e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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