COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo del AS COMETA Camp. Juniores Calcio a 5 Gara del 14.12.2013 tra AS Cometa / Amor Sportiva C.U. n. 34 del CRL datato 19.12.2013. La società AS COMETA, ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore MURA Alessandro fino al 19.02.2014 – lamentando che l’allenatore si era limitato a protestare senza offendere l’arbitro.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo del AS COMETA Camp. Juniores Calcio a 5
Gara del 14.12.2013 tra AS Cometa / Amor Sportiva
C.U. n. 34 del CRL datato 19.12.2013.
La società AS COMETA, ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l'allenatore MURA Alessandro fino al 19.02.2014 – lamentando che l'allenatore si era limitato a protestare senza offendere l'arbitro.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, rileva : dal referto arbitrale risulta che il MURA ha insultato l'arbitro mentre protestava e lo offendeva, dandogli del venduto.Tale comportamento, seppur grave, giustifica una lieve mitigazione della squalifica alla luce del contesto in cui è avvenuto l'insulto.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato
RIDUCE
la squalifica comminata al sig. MURA Alessandro fino a 31.01.2014 e dispone l’accredito della relativa tassa.
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