COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE POLLASTRELLI JOHNNY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA TELUSIANO CALCIO/MONTECOSARO DEL 4.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 102 dell’8.1.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE POLLASTRELLI JOHNNY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA TELUSIANO CALCIO/MONTECOSARO DEL 4.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 102 dell’8.1.2014) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore POLLASTRELLI Johnny, asseritamente tesserato a favore della N.G.S. Telusiano Calcio A.S.D., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “Alla notifica del provvedimento di ammonizione, in segno di protesta afferrava il braccio dell’arbitro, senza causare dolore, facendogli cadere il cartellino a terra.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, chiedendo la riduzione della squalifica inflittagli dal Giudice sportivo in quanto, nell’occasione, egli si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro, in modo concitato, con un leggero contatto e caduta a terra del cartellino giallo, ma senza violenza e senza proferirgli alcuna frase ingiuriosa o minacciosa. La reclamante, con missiva in data odierna, rinunciava all’audizione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, nell’occasione, il Pollastrelli gli prese il braccio come chiedendo di non essere ammonito, ma senza null’altro, in particolare, senza violenza e senza offenderlo né minacciarlo, allontanandosi poi tranquillamente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta del calciatore Pollastrelli Johnny vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore POLLASTRELLI Johnny e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it