COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SEFRENSE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLBUCCARO/SEFRENSE DEL 4.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 102 dell’8.1.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SEFRENSE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLBUCCARO/SEFRENSE DEL 4.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 102 dell’8.1.2014) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore KASADIJA Jurgen, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive perché “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento protestava nei confronti dell’arbitro spingendolo leggermente senza causare alcuna conseguenza.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sefrense chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari, della giovane età e del sincero pentimento espresso dal Kasadija all’arbitro a fine gara, l’annullamento della squalifica ovvero, in subordine, la riduzione dell’entità della stessa, tenuto conto altresì del clima di ostilità, determinato dal comportamento violento tenuto dai sostenitori locali, nel quale i propri calciatori disputarono l’incontro de quo. Nello specifico, secondo la reclamante, il Kasadija si sarebbe limitato ad esporre all’arbitro le proprie ragioni al fine di evitare la seconda ammonizione, discutendo con lui e cercando anche di frenarne la mano, ma senza porre in essere alcuna condotta irriguardosa o, comunque, disciplinarmente rilevante nei confronti dell’ufficiale di gara. Alla richiesta audizione, il difensore della reclamante ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame ribadendo le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore KASADIJA Jurgen, alla notifica del provvedimento di espulsione, appoggiandogli le mani al petto, gli diede una leggera spinta facendolo indietreggiare, ma senza ulteriori conseguenze. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto Kasadija Jurgen responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto che il ridetto calciatore, essendo stato espulso per doppia ammonizione, merita la sanzione di una giornata di squalifica e che l’ulteriore condotta dallo stesso osservata nei confronti dell’arbitro vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale di due giornate di gara; • ritenuto, pertanto, che la sanzione complessiva è di tre giornate effettive di squalifica; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sefrense e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore KASADIJA Jurgen a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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