COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D FRENTANIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. – C.U. N. 59 (AMMENDA, SQUALIFICA CALCIATORE E OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI) (GARA FRENTANIA – ENDAS CALCIO CB DEL 29.12.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64
Del 16.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. A.S.D FRENTANIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. – C.U. N. 59 (AMMENDA,
SQUALIFICA CALCIATORE E OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI)
(GARA FRENTANIA - ENDAS CALCIO CB DEL 29.12.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, visto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, osserva quanto segue.
La ricorrente chiede l'annullamento della sanzione dell'ammenda di euro 250, della squalifica del
calciatore Corroppoli Emanuele e dell'obbligo di risarcire i danni denunciati dal direttore di gara alla
propria autovettura. A sostegno dell'annullamento della sanzione della ammenda o, in subordine, della
sua riduzione, la ricorrente non nega che i fatti addebitati a propri sostenitori ci siano stati, ma ne
evidenzia il breve periodo in cui essi si sono manifestati e, anche, che gli stessi non hanno avuto alcun
effetto di qualsivoglia natura. In merito poi alla circostanza riportata in referto che alcun persone non
iscritte in distinta sono entrate sul terreno di gioco, è stato rappresentato che si trattava di dirigenti della
società. In merito alla squalifica del calciatore Corroppoli, nel ricorso viene negato che lo stesso abbia
messo in atto una azione violenta a carico di un avversario, che, invece, è stata solo uno spintone per
reazione ad una azione fallosa da quest'ultimo posta in essere appena prima. Infine, circa l'obbligo di
risarcire i danni all'autovettura dell'arbitro, viene dichiarato che la società ha provveduto a quanto di
competenza sulla custodia dell'auto ed al termine della gara la stessa è stata riconsegnata nelle stesse
condizioni in cui si trovava al suo arrivo. Viene, però, ammesso che successivamente i tifosi locali hanno
incrociato l'auto con il direttore di gara in un viale cittadino.
Le risultanze del referto e del suo supplemento riportano con dovizia di particolari tutti gli eventi
verificatisi durante e dopo la gara e, quindi, sono da tenere a base della odierna decisione.
Proprio il racconto dettagliato dei fatti e dei comportamenti permette di poter riconoscere una riduzione
della sanzione della ammenda in considerazione del fatto che gli stessi non hanno prodotto
conseguenze sulle persone e sulla partita. Non è possibile, invece, ridurre la squalifica del calciatore
Corroppoli Emanuele atteso che lo stesso ha tenuto comportamento violento, riportato anch'esso con
precisione e chiarezza nel referto arbitrale, mentre il gioco si svolgeva in altra zone di campo e non
risultano dal referto elementi che possono giustificare una sanzione inferiore.
In riferimento alla richiesta di annullamento dell'obbligo di risarcimento del danno subito dall'autovettura
del direttore di gara, questa C.D. si riserva di approfondire l'argomento in merito alla sua competenza a
trattarlo e rinvia su di essa la decisione.
P.Q.M.
delibera di ridurre la sanzione della ammenda alla società A.S.D. Frentania ad euro 150,00 e di
confermare la squalifica del calciatore Corroppoli Emanuele. Rinvia la decisione sulla questione
dell'obbligo del risarcimento del danno all'auto del direttore di gara.
Nulla per la tassa non versata.
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