COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. U.S.D. CALCIO MONTENERO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 38 DEL. PROV. CAMPOBASSO (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CALCIO MONTENERO – URURI C 5 DEL 23.12.2013 – CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE GIRONE D)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. U.S.D. CALCIO MONTENERO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 38 DEL. PROV. CAMPOBASSO (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CALCIO MONTENERO - URURI C 5 DEL 23.12.2013 – CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE GIRONE D) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente nega i fatti posti a carico del calciatore Di Santo Loris, in merito alla sanzione della squalifica inflittagli dal G.S. fino al 28 febbraio 2014, e indica in un calciatore della squadra avversaria, del quale viene anche riportato il numero di maglia, il responsabile della pallonata che ha colpito l'arbitro. Le risultanze del referto arbitrale non lasciano dubbi sulla condotta tenuta dal Di Santo a fine gara e riportano le frasi ingiuriose da questi dette all'indirizzo del direttore di gara; non risulta da tale documento che il Di Santo abbia proferito verso l'arbitro frasi minacciose. La sanzione della squalifica inflitta dal G.S. può subire una riduzione proprio per tale fatto. In merito alla squalifica inflitta al Di Santo, in qualità di capitano, ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del C.G.S., per la pallonata ricevuta in pieno viso dall'arbitro a fine gara, non è possibile poter ritenere attendibile la segnalazione fatta in ricorso sull'autore della pallonata, perché priva di alcuna prova e l'azione è stata posta in essere mentre era in atto l'accerchiamento e l'aggressione da parte dei tesserati del Calcio Montenero. In mancanza della indicazione del responsabile del grave gesto non è possibile applicare il disposto dell'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 3 del C.G.S., che espressamente prevede la cessazione della sanzione inflitta al capitano solo nel momento in cui viene individuato l'autore dell'atto. E' possibile, però, riconoscere una riduzione della sanzione inflitta dal G.S. al calciatore-capitano Di Santo Loris per il suddetto motivo, tenendola in limiti comunque afflittivi. P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la squalifica del calciatore Di Santo Loris a tutto il 14 febbraio 2014 per i fatti a lui direttamente addebitabili e riduce a due mesi la squalifica inflittagli nella sua qualità di capitano, ai sensi dell' art 3, comma 2, del C.G.S., così fissando al 14 aprile 2014 la scadenza della squalifica del suddetto calciatore. Nulla per la tassa non versata.
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