COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 17.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo 4.1.1. RICORSO A.S.D. SAN LEUCIO ACQUAVIVA – AVVERSO ESITO GARA PER ERRORE ARBITRALE (GARA OLIMPIC ISERNIA-SAN LEUCIO ACQUAVIVA DEL 29.12.2013 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – RECUPERO 5^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 65
Del 17.01.2014
Delibera del Giudice Sportivo
4.1.1. RICORSO A.S.D. SAN LEUCIO ACQUAVIVA - AVVERSO ESITO GARA PER ERRORE
ARBITRALE
(GARA OLIMPIC ISERNIA-SAN LEUCIO ACQUAVIVA DEL 29.12.2013 - CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI –
RECUPERO 5^ GIORNATA DI ANDATA)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 02/01/2014;
rilevato preliminarmente che:
la società San Leucio Acquaviva ha fatto pervenire il proprio reclamo nel rispetto della
normativa federale vigente;
anche la società Olimpic Isernia ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito nel
rispetto della normativa federale vigente;
letto il reclamo proposto dalla società San Leucio Acquaviva, rileva che la medesima società chiede
che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe per errore tecnico dell’arbitro che avrebbe
fischiato il termine dell’incontro con due minuti d’anticipo. A sostegno della propria tesi, la società ha
allegato il rapportino di fine gara sul quale l’arbitro ha dichiarato di aver terminato la gara con due
minuti di anticipo.
Nelle proprie controdeduzioni, la società Olimpic Isernia chiede invece l’omologazione del risultato,
non rilevando alcun errore tecnico dell’arbitro.
Osserva questo GST. Ai sensi dell’art. 35 CGS, il rapporto arbitrale è fonte unica e privilegiata in
questo grado di giudizio. Nel proprio referto, l’arbitro afferma che al termine del secondo tempo
concedeva cinque minuti di recupero, segnalandolo ad entrambe le società. Dopo tre minuti l’arbitro
ammette di aver “accidentalmente” fischiato la fine della gara, come riportato anche nel refertino di
fine gara, non facendo disputare i restanti due minuti e commettendo, a giudizio di questo GST, un
evidente errore tecnico. Per tutti questi motivi, vista la Regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del
Calcio e l’art. 17 CGS
D E C I D E
1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società San Leucio Acquaviva;
2. di disporre la ripetizione della gara in epigrafe.
Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di propria competenza al fine della
ripetizione della gara medesima. Nulla per la tassa non versata.
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