COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 17.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo 4.1.1. RICORSO A.S.D. SAN LEUCIO ACQUAVIVA – AVVERSO ESITO GARA PER ERRORE ARBITRALE (GARA OLIMPIC ISERNIA-SAN LEUCIO ACQUAVIVA DEL 29.12.2013 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – RECUPERO 5^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 65 Del 17.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo 4.1.1. RICORSO A.S.D. SAN LEUCIO ACQUAVIVA - AVVERSO ESITO GARA PER ERRORE ARBITRALE (GARA OLIMPIC ISERNIA-SAN LEUCIO ACQUAVIVA DEL 29.12.2013 - CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – RECUPERO 5^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 02/01/2014; rilevato preliminarmente che: la società San Leucio Acquaviva ha fatto pervenire il proprio reclamo nel rispetto della normativa federale vigente; anche la società Olimpic Isernia ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito nel rispetto della normativa federale vigente; letto il reclamo proposto dalla società San Leucio Acquaviva, rileva che la medesima società chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe per errore tecnico dell’arbitro che avrebbe fischiato il termine dell’incontro con due minuti d’anticipo. A sostegno della propria tesi, la società ha allegato il rapportino di fine gara sul quale l’arbitro ha dichiarato di aver terminato la gara con due minuti di anticipo. Nelle proprie controdeduzioni, la società Olimpic Isernia chiede invece l’omologazione del risultato, non rilevando alcun errore tecnico dell’arbitro. Osserva questo GST. Ai sensi dell’art. 35 CGS, il rapporto arbitrale è fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio. Nel proprio referto, l’arbitro afferma che al termine del secondo tempo concedeva cinque minuti di recupero, segnalandolo ad entrambe le società. Dopo tre minuti l’arbitro ammette di aver “accidentalmente” fischiato la fine della gara, come riportato anche nel refertino di fine gara, non facendo disputare i restanti due minuti e commettendo, a giudizio di questo GST, un evidente errore tecnico. Per tutti questi motivi, vista la Regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio e l’art. 17 CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società San Leucio Acquaviva; 2. di disporre la ripetizione della gara in epigrafe. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di propria competenza al fine della ripetizione della gara medesima. Nulla per la tassa non versata.
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