COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 27 del 19/12/13 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara NIZZA MILLEFONTI – SPAZIO TALENT SOCCER disputata il 14/12/13 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Fascia B – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 27 del 19/12/13 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara NIZZA MILLEFONTI – SPAZIO TALENT SOCCER disputata il 14/12/13 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Fascia B – Girone D Con tempestivo reclamo inviato a mezzo fax in data 24/12/13, la F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER contesta la squalifica fino al 30/06/2014 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore CERINI Davor con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 27 del 19/12/13 della Delegazione Provinciale di Torino per i fatti riportati dal direttore della gara NIZZA MILLEFONTI – SPAZIO TALENT SOCCER disputata il 14/12/13 nell’ambito del Girone D del Campionato Giovanissimi Fascia B. La società reclamante chiede una sensibile riduzione, a tre o quattro giornate, della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, sostenendo che lo stesso si sia comportato in modo deprecabile nei confronti dell’arbitro a causa dello stress dovuto alla stretta ed asfissiante marcatura cui era stato sottoposto per tutta la gara da parte degli avversari. L’arbitro riferisce che, al 31° del secondo tempo, espelleva il giocatore CERINI Davor per aver proferito una bestemmia. A seguito dell’espulsione, lo stesso giocatore si avventava contro l’arbitro offendendolo, minacciandolo a voce alta e sputandogli addosso. La tesi difensiva della Società, che fa leva sulla tenera età del giocatore (trattasi di un bambino tredicenne) per invocare clemenza, non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione, la quale ritiene che la giovane età, anziché essere considerata una esimente o, quanto meno, una attenuante, costituisca invece una seria aggravante. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 30/06/2014 inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore CERINI Davor.
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