• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 23.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BERRINO Piero, DELLE
SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO Orlando, PELLERINO
Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano, BODO Francesco,
rispettivamente Presidenti delle Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO
CALCIO, A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE
SERVICE, S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX,
A.S LATTES BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO e delle predette Società per rispondere: i
Presidenti della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto
all’art. 24 LND specificato in C.U. n. del 1.7.2010 al punto 1.31 del Comitato Regionale del
Piemonte e Valle d’Aosta, le Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1
C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 23.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BERRINO Piero, DELLE
SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO Orlando, PELLERINO
Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano, BODO Francesco,
rispettivamente Presidenti delle Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO
CALCIO, A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE
SERVICE, S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX,
A.S LATTES BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO e delle predette Società per rispondere: i
Presidenti della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto
all’art. 24 LND specificato in C.U. n. del 1.7.2010 al punto 1.31 del Comitato Regionale del
Piemonte e Valle d’Aosta, le Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1
C.G.S.
Con circa centoventi distinti atti emessi tra il giugno ed il dicembre del 2012, la Procura Federale
deferiva al giudizio di questa Commissione un pari numero di Presidenti e relative Società per
rispondere della violazione in epigrafe indicata commessa nella Stagione Sportiva 2010-2011.
L’elevato numero dei deferimenti e l’ordinario carico di impegni della Commissione non consentiva
di programmarne, nel corso della passata stagione sportiva, l’integrale trattazione necessaria a
garantire l’uniformità di trattamento dei soggetti e delle società incolpate in considerazione delle
modifiche alla disciplina della materia intervenute e suscettibili di intervenire, come si vedrà in
seguito. Nel corso della presente stagione sportiva, previa riunione dei procedimenti relativi a Società scelte a campione per ogni campionato di competenza in cui è stata segnalata la violazione sopra indicata, veniva fissato il giudizio disciplinare. Sono dunque stati deferiti avanti a questa Commissione Disciplinare i Presidenti BERRINO Piero, DELLE SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO Orlando, PELLERINO Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano, BODO Francesco per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché all’atto della domanda di iscrizione della Società al campionato di competenza per la stagione sportiva 2010-2011 da effettuarsi entro il termine ordinatorio previsto per il campionato medesimo, non osservavano compiutamente le prescrizioni imposte: le Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO CALCIO, A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE SERVICE, S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX, A.S LATTES BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta nell’illecito addebitato al proprio Presidente. I presenti procedimenti traggono origine da note tutte datate 7.6.2011 inviate alla Procura Federale
dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in cui si segnalava che ogni
Società indicata in epigrafe non aveva “..osservato il termine ordinatorio relativamente alle
prescrizioni fissate da questo Consiglio Direttivo in questo Comitato Regionale in ordine alla
presentazione della domanda di iscrizione ai Campionati 2010/11...”. Dette note erano
accompagnate dalla documentazione necessaria all’accertamento del fatto e da richiesta di
applicazione delle sanzioni previste nel C.U. n. 1 del 1.7.2010 del Comitato Regionale Piemonte
Valle d’Aosta.
Nella seduta del 17.1.2014, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario Carpenteri in
rappresentanza della Procura Federale. Sono altresì comparsi i signori GARAU Nazario delegato
dal Presidente del BORGARETTO, BARACCO Luca Presidente del DON BOSCO CASELLE,
CANINA Alessandro Presidente dell’ASTERIX e l’avv. Giacomo ROSSI in qualità di difensore sia
del Presidente che del FOSSANO CALCIO.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: inibizione
per giorni 45 a carico di NICOLA Danilo, per giorni 30 a carico di LASTELLA Massimiliano e
MAZZETTO Orlando, per giorni 15 a carico di BERRINO Piero, DELLE SASSE Pier Carlo,
BARACCO Luca, PELLERINO Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, BODO Francesco;
ammenda di € 900 a carico del FOSSANO CALCIO, di € 45 a carico dell’ASTERIX, di € 180 a
carico del DON BOSCO CASELLE e del BORGARETTO, di € 240 a carico del MONCALVO, di €
104 a carico del LATTES BORGARO, di € 120 a carico del CASTIGLIANO, di € 75 a carico del
LAURIANO CALCIO A 5, di € 100 a carico del PIEMONTE SERVICE, di € 180 al MUSIELLO
SALUZZO 90.
L’avv ROSSI ed il sig. GARAU richiamavano le memorie depositate nell’interesse delle Società
rappresentate e tutti i presenti chiedevano di essere dichiarati esenti da responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La punibilità della condotta sopra descritta era espressamente prevista nel C.U. n. 1 del 1.7.2010
del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta al punto 1.31 laddove si affermava: “…Si fa
presente che l’inosservanza del termine ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto degli
adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, va considerato illecito
disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva
competenti… “.
Analoga disposizione veniva prevista nel C.U. n.1/2011 mentre non veniva più riportata nel C.U.
n.1/2012. Nella presente stagione sportiva, in base al punto 1.36 del C.U. n. 1 del 1.7.2013, in caso
di inosservanza delle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato nel termine fissato, il Consiglio
Direttivo presso il Comitato ha l’onere di informare la Società circa le inadempienze riscontrate
accordando la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro un successivo termine fissato
dal Consiglio Direttivo medesimo.
Il quadro normativo delineato consente di ritenere abrogato l’illecito sportivo di cui al deferimento.
Ora, atteso che, nel vigente ordinamento sportivo non è disciplinato il caso di successione nel
tempo di norme sanzionatorie e che, in base all’art. 2 C.G.S., “In assenza di specifiche norme del
presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le
proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo
nazionale ed internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”, il consolidato principio
di civiltà giuridica in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore al momento in cui fu commesso, non costituisce più illecito, assunto nel vigente
ordinamento della Repubblica Italiana all’art. 2 Codice Penale, deve trovare applicazione al caso di
specie; conseguentemente, alla data odierna ed a seguito della predetta successione di norme,
ritiene codesta Commissione Disciplinare che non sia possibile applicare la punizione sportiva, in
quanto non più prevista dalla normativa di riferimento.
Né d’altra parte si può affermare che la condotta addebitata integri violazione dei doveri di lealtà,
probità e correttezza. L’inosservanza di un termine ordinatorio non comporta, salvo che non sia
espressamente previsto, conseguenze di carattere sanzionatorio ed è normalmente frutto di
negligenza, a volte addebitabile a deficit organizzativo abbastanza frequente nelle società che
operano in ambito dilettantistico e non ha nulla a che vedere con il comportamento sleale, scorretto
o improbo.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare dichiara NON LUOGO A PROVVEDERE nei confronti dei signori
BERRINO Piero, DELLE SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO
Orlando, PELLERINO Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano,
BODO Francesco e delle Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO CALCIO,
A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE SERVICE, S.C.
MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX, A.S LATTES
BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO perché la condotta addebitata non è più prevista come
illecito sportivo dai regolamenti federali.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BERRINO Piero, DELLE
SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO Orlando, PELLERINO
Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano, BODO Francesco,
rispettivamente Presidenti delle Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO
CALCIO, A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE
SERVICE, S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX,
A.S LATTES BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO e delle predette Società per rispondere: i
Presidenti della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto
all’art. 24 LND specificato in C.U. n. del 1.7.2010 al punto 1.31 del Comitato Regionale del
Piemonte e Valle d’Aosta, le Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1
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