COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 27 del 05.12.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara JUNIOR SAN GAUDENZIO – CALCIO FARA disputata in data 24.11.2013, Campionato Terza Categoria girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società JUNIOR SAN GAUDENZIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 27 del 05.12.2013 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara JUNIOR SAN GAUDENZIO – CALCIO FARA disputata in data 24.11.2013, Campionato Terza Categoria girone B Con ricorso inviato in data 11.12.2013, la Società JUNIOR SAN GAUDENZIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio presidente signor Di Giovanni Antonino con l’inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali sino al 31.12.2014 nonché il proprio dirigente accompagnatore signor Sosic Giorgio con l’inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali sino al 31.12.2014 nonché ha sanzionato la medesima società con l’ammenda di euro 1000,00. Sanzioni comminate per fatti commessi dal calciatore Oltean Claudio, soggetto peraltro schierato in campo dalla JUNIOR SAN GAUDENZIO pur essendo, così come evidenziato dal Giudice Sportivo, “libero da qualsiasi vincolo di tesseramento nell’ambito della FIGC”. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente chiede la revoca ovvero la riduzione delle sanzioni in oggetto, sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, il giocatore Oltean Claudiu risulterebbe regolarmente tesserato FIGC, così come emergerebbe dal prospetto allegato al ricorso. Il richiamato prospetto, tratto dal sito internet della Federazione, a ben vedere, non mette in evidenza quanto invocato dalla società ricorrente bensì fornisce conferma alle asserzioni del Giudice sportivo. La posizione del calciatore OIltean è difatti quella di soggetto che, al momento della decisione del Giudice sportivo, aveva richiesto il tesseramento per la società ricorrente; tesseramento che tuttavia, a quell’epoca, non era stato ancora deliberato. Il mancato completamento dell’iter di tesseramento (il calciatore risulta tesserato a far tempo dal 27 dicembre 2013) ha pertanto portato il Giudice sportivo a ritenere - con valutazione che questa Commissione fa propria e condivide – che il calciatore Oltean non potesse a tutti gli effetti ritenersi un giocatore in forza alla società ricorrente. Società che non poteva pertanto schierarlo in campo, pena l’applicazione della sanzione. Il fatto contestato peraltro non assume connotati di gravità tali da giustificare la sanzione irrogata. Si evidenzia ancora come il tesseramento, al momento della valutazione da parte del Giudice sportivo, fosse stato comunque richiesto. Si ritiene pertanto di ridurre le sanzioni nei termini di seguito evidenziati. Sanzione che tiene altresì conto della condotta tenuta in campo dal calciatore, così come evidenziato dal direttore di gara e richiamato dal Giudice sportivo. La Commissione Disciplinare dispone altresì la trasmissione degli atti al Giudice sportivo affinché adotti i prescritti provvedimenti nei confronti del calciatore OIltean Claudio, al quale deve comunque essere comminata sanzione. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo DISPONE a carico del signor Di Giovanni Antonino la sanzione dell’inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 30.06.2014, nonché a carico del signor Sosic Giorgio la sanzione dell’inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 31.03.2014, nonché riduce l’ammenda in capo alla società ricorrente ad euro 300,00. DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo affinché adotti i prescritti provvedimenti nei confronti del calciatore OIltean Claudio. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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