• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 16.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2035/105 pf
1314/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) BUFI Saverio, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Nuova Molfetta per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND
dell’1/12/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Liddi Tommaso;
– 2) ASD Nuova Molfetta per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio
Presidente, come meglio innanzi specificato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 16.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2035/105 pf
1314/MS/vdb) nei confronti di:
- 1) BUFI Saverio, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Nuova Molfetta per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND
dell’1/12/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Liddi Tommaso;
- 2) ASD Nuova Molfetta per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio
Presidente, come meglio innanzi specificato.
FATTO
Con decisione dell’1/12/2012 il collegio Arbitrale della LND FIGC condannava la ASD Nuova Molfetta al
pagamento della somma di € 4.210,00 in favore dell’allenatore sig. Liddi Tommaso.
La Procura Federale, dopo aver accertato tramite il suo collaboratore, dott. Luca Scarpa che la ASD
Nuova Molfetta non aveva eseguito nei termini previsti dalla normativa vigente, il pagamento della
somma di €4.210,00 in favore dell’allenatore sig. Tommaso Liddi (così come determinata dal collegio
arbitrale della LND); con la nota su menzionata del 4/11/2013 deferiva a questa Commissione
Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle violazioni loro
contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia - con
racc.a.r. del 14/11/2013 – disponeva la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del 9/12/2013
alla quale compariva solo:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
Nella non comparsa dei deferiti (che non ritiravano le raccomandate a.r. relative alla loro convocazione,
quindi per compiuta giacenza), e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia
discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli
stessi le seguenti sanzioni:
- per la soc. Nuova Molfetta la penalizzazione di n.2 punti in classifica;
- per il sig. Bufi Saverio la inibizione per mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD
Nuova Molfetta non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la
LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato
disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le
sanzioni come da dispositivo:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
Comunicato Ufficiale n. 50 – pag. 50 di 51
-affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig.Bufi Saverio Presidente –all’epoca dei fatti- dell’ASD Nuova Molfetta, la inibizione per la durata
di mesi 6;
- alla soc. ASD Nuova Molfetta la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel
campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del
9/12/2013.
La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la
partecipazione dell’Avv. Filippo MOSCHETTI e dell’Avv. Gioacchino GHIRO (Componenti), e del Sig.
Domenico CATALDO (Rappresentante AIA), nella riunione del 13 Gennaio 2014, ha adottato i seguenti
provvedimenti:
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1314/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) BUFI Saverio, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Nuova Molfetta per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND
dell’1/12/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Liddi Tommaso;
– 2) ASD Nuova Molfetta per rispondere:
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