COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: U.S. S. VITO – U.S.D. FRAGAGNANO del 22/11/2013 (Reclamo della società U.S.D. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAVALLO Andrea di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 23/12/2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 16.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARA: U.S. S. VITO – U.S.D. FRAGAGNANO del 22/11/2013 (Reclamo della società U.S.D. S. VITO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAVALLO
Andrea di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del
23/12/2013).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerato che sulla base della documentazione acquisita è risultato che il calciatore CAVALLO Andrea
ha assunto nei confronti dell’arbitro un comportamento non violento ma solo gravemente irriguardoso e
minaccioso (così come peraltro affermato dal Primo Giudice) per cui adeguata si appalesa la sanzione
della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara di cui 3 già scontate;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore CAVALLO Andrea della società U.S. S. VITO;
- Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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