COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI – A.S.D. CASTELLANA del 17/11/2013 (Reclamo della società : U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/11/2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 16.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA: U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI – A.S.D. CASTELLANA del 17/11/2013 (Reclamo della società :
U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/11/2013).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso più volte supplementi di rapporto dai quali si evince, con dovizia di
particolari, che allo scadere del tempo di tolleranza di cui all’art. 54 n. 2 N.O.I.F. si è a lui presentata la
squadra del CASTELLANA in divisa di gioco e pronta per la disputa della gara;
- rilevato altresì che nessuna riserva o prospettazione di irregolarità è stata comunicata all’arbitro allorchè
ha dato inizio alla gara stessa da parte di dirigenti di entrambe le squadre;
- rilevato altresì che le presunte irregolarità attribuite all’arbitro da parte della reclamante sono suscettibili
di accertamento da parte della Procura Federale ove la società U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI
ritenesse di rivolgersi perché non di competenza di questa Commissione Disciplinare Territoriale ;
- ritenuto pertanto che il ricorso va rigettato
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società U.S.D. R. SIBILLANO 1950 BARI e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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