COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. LOIRI CALCIO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Tempio/Olbia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 27.12.2013. Gara Loiri Calcio / Valle del Lerno del 21.12.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. LOIRI CALCIO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Tempio/Olbia) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 27.12.2013. Gara Loiri Calcio / Valle del Lerno del 21.12.2013. La Società Loiri Calcio ha presentato reclamo avverso i seguenti provvedimenti: - ammenda di Euro 100,00 perché, per quasi tutta la gara un sostenitore della stessa apostrofava volgarmente ed ingiuriava pesantemente l’arbitro e tutta la categoria; - inibizione a carico del dirigente Bagatti Giorgio a tutto il 10.01.2014 perché, a gioco fermo reagiva colpendo con pugni e calci un giocatore avversario che lo aveva aggredito; - ammonizione al dirigente Pigureddu Giuseppe, perché non riferiva all’arbitro il nome del dirigente e per essere venuto meno ai principi di “lealtà, correttezza e probità” di cui all’art.1 del C.G.S.; - squalifica per cinque giornate al giocatore Addis Carlo perché, a gioco fermo, colpiva alla testa e all’addome con pugni e calci un giocatore avversario, violenze che venivano reiterate anche al rientro negli spogliatoi; - squalifica per cinque giornate al giocatore Ialmetta Maurizio perché, a gioco fermo, colpiva con calci e pugni due giocatori avversari; - squalifica per tre giornate al giocatore Modde Fabrizio, perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare apostrofava volgarmente l’arbitro. La Commissione Disciplinare, verificate la regolare notifica del reclamo, letti gli atti del procedimento, le difese depositate dalla società reclamante ed analizzato il contenuto dettagliato del referto arbitrale; stante che quest’ultimo è fonte di prove privilegiate, stante che il reclamo avverso il provvedimento dell’ammonizione inflitta al dirigente Pigureddu Giuseppe non è impugnabile. - DELIBERA la non impugnabilità della sanzione della inibizione inflitta al dirigente Bagatti Giorgio in quanto inferiore al termine di un mese ai sensi dell’art.45, comma 3° lett.b); la conferma delle squalifiche inflitte ai giocatori Addis Carlo, Ialmetta Maurizio per cinque giornate, e Modde Fabrizio, per tre giornate; la riduzione dell’ammenda inflitta alla società Loiri Calcio da Euro 100,00 a Euro 50,00. Dispone la restituzione della tassa.
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