COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore MUSU Antonello società Corona Impianti– Torneo Amatori – Delegazione Provinciale di Oristano Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 dell’8.01.2014 Gara Amatori – Senior / Corona Impianti del 04.01.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore MUSU Antonello società Corona Impianti– Torneo Amatori – Delegazione Provinciale di Oristano Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 dell’8.01.2014 Gara Amatori – Senior / Corona Impianti del 04.01.2014. Il signor Musu Antonello ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la sua inibizione fino al 31.05.2014, perché, nella veste di dirigente della Società Corona Impianti, a seguito dell’invito dell’arbitro ad abbandonare gli spogliatoi in quanto non presente nella distinta di gara, non ottemperava allo stesso qualificandosi custode degli impianti in cui doveva svolgersi la partita ed offendeva il medesimo direttore di gara. Il reclamante, a sostegno del suo reclamo, afferma che si trovava all’interno dell’impianto Sa Rodia di Oristano in qualità di collaboratore del Comitato Regionale della F.I.G.C., con compiti di custode e manuntentore degli spogliatoi. La Commissione, letti gli atti del procedimento, rileva che, con foglio in data 09.01.2014, la Delegazione Provinciale di Oristano della FIGC ha confermato che il Musu, regolarmente munito di tessera federale FIGC, svolge effettivamente, all’interno del Centro Federale Sa Rodia di Oristano, la mansione di custode addetto al controllo dei campi e degli spogliatoi. La Commissione ritiene pertanto che l’intervento dell’arbitro, rivolto a far allontanare il Musu dagli spogliatoi, fosse viziato dall’erroneo presupposto che questi si trovasse colà nell’interesse della Società di cui è dirigente e non invece a causa delle sue mansioni di collaboratore del Comitato Regionale della F.I.G.C.. La Commissione, di conseguenza, valuta irrilevante, sotto il profilo disciplinare, il comportamento del Musu e per questi motivi, DELIBERA l’accoglimento del reclamo con la revoca del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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