COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 75/A POL. DIL RIVIERA MESSINA NORD (ME) avverso squalifica sino al 31/12/2014 dell’allenatore Sig. Salpietro Giacomo – gara campionato Juniores Gir. “A” Pro Mende/Riviera Messina Nord del 17/12/2013 – Comunicato Ufficiale 29 delegazione Provinciale Messina del 20/12/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 75/A POL. DIL RIVIERA MESSINA NORD (ME) avverso squalifica sino al 31/12/2014 dell’allenatore Sig. Salpietro Giacomo – gara campionato Juniores Gir. “A” Pro Mende/Riviera Messina Nord del 17/12/2013 – Comunicato Ufficiale 29 delegazione Provinciale Messina del 20/12/2014 Pol. Dil Riviera Messina Nord ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata. In particolare la reclamante sostiene che l’arbitro è incorso in un errore di identificazione del soggetto che al 20° del s.t. allontanava dal terreno di giuoco: trattavasi infatti del D.A.U. della squadra sig. Cordima Felice e non dell’allenatore sig. Salpietro Giacomo. A sostegno di quanto dichiarato, l’appellante ha rappresentato che il sig. Salpietro già alle ore 14,00 si era allontanato dal campo sportivo dovendosi presentare al suo posto di lavoro (certificazione allegata al procedimento). In conclusione la reclamante ha richiesto che il provvedimento impugnato venga posto a carico del sig. Cordima Felice così scagionando il sig. Salpietro Giacomo dall’addebito contestato. Benché regolarmente convocata, atteso che ne aveva fatto espressa richiesta, nessuno è comparso per l’appellante. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che la squalifica a carico del sig. Salpietro Giacomo deve intendersi estesa sino al 31/01/2014 e non sino al 31/12/2014 come pubblicato nel C.U. n.29 della Delegazione Provinciale di Messina che solo oggi, a seguito degli accertamenti effettuati da questa Commissione, ha rappresentato come sia incorsa in errore di digitazione tipografica all’atto della stesura del provvedimento impugnato pubblicato sul citato Comunicato Ufficiale n.29. Nel merito, ritiene di non potere applicare al sig. Cordima Felice la sanzione in argomento, posta a carico del sig. Salpietro Giacomo, poiché, al di là delle dichiarazioni di parte, manca l’atto di autoaccusa sottoscritto dal predetto sig. Cordima, che risulta pertanto essere stato identificato come responsabile dalla sola Pol. Dil Riviera Messina Nord. In proposito si evidenzia che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e l’eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. E l’arbitro nel suo referto indica inequivocabilmente il sig. Salpietro Giacomo quale autore del gesto contestato che, tuttavia, comporta a giudizio di questa Commissione la sanzione indicata in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina sino al 24/01/2014 la squalifica dell’allenatore sig. Salpietro Giacomo. Per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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