COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 76/A A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) avverso perdita gara 0-3, penalizzazione 1 punto in classifica, ammenda € 250 (prima rinuncia) oltre ad ammenda € 250 – gara di campionato 1° Categoria Gir. C Pol. Longi/A.S.D. Cerda Giuseppe Macina dell’1/12/13 – Comunicato Ufficiale n. 254 del 18.12.13 ed errata corrige del 19.12.13
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 76/A
A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) avverso perdita gara 0-3, penalizzazione 1 punto in classifica, ammenda € 250 (prima rinuncia) oltre ad ammenda € 250 – gara di campionato 1° Categoria Gir. C Pol. Longi/A.S.D. Cerda Giuseppe Macina dell’1/12/13 – Comunicato Ufficiale n. 254 del 18.12.13 ed errata corrige del 19.12.13
La Società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo la motivazione assunta illogica e contraddittoria ed inoltre la sanzione applicata ingiusta e sproporzionata.
Tutto ciò è stato ribadito dal procuratore del legale rappresentante della società all’odierna udienza di comparizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e l’eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.
In particolare dalla lettura del supplemento di gara è dato evincersi che intorno al 26° del 2° tempo, sul risultato di 1-0 per la società ospitante, e dopo che l’arbitro si accorgeva che un calciatore della società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina si trovava riverso a terra, diversi giocatori di entrambe le società iniziavano a spintonarsi dando vita ad una rissa alla quale si univano, dopo aver scavalcato il recinto di gioco, n. 5 sostenitori ospiti (tra cui il dirigente della società ospitante Sig. Restifo Giuseppe in precedenza allontanato dall’arbitro).
Successivamente, trascorsi un paio di minuti i dirigenti di entrambe le società riportavano la calma facendo uscire dal campo i sostenitori e consentendo così all’arbitro di adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori individuati quali autori di condotte violente. In particolare veniva decretata l’espulsione dei calciatori Pidalà Gianfranco, Protopapa Mattia e Lazzara Cristian della Società Pol. Longi e dei calciatori Lo Nero Andrea, Bondì Giuseppe e Ognibene Francesco della Società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina. Si disponeva pertanto la prosecuzione della gara.
A questo punto il Capitano della società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina comunicava all’arbitro la volontà di rinunciare a proseguire la gara per la mancanza della forza pubblica e per il rischio dell’incolumità dei propri tesserati.
Preso atto di ciò l’arbitro sospendeva definitivamente la gara al 41° del secondo tempo.
La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene la decisione del Giudice Sportivo Territoriale logica e non contraddittoria in quanto l’arbitro è l’unico deputato a valutare la presenza o meno delle condizioni per la prosecuzione di un gara e che pertanto la volontà della A.S.D. Cerda Giuseppe Macina di rinunciare a proseguire la disputa costituisce una palese violazione dell’art. 53 comma 1 e 2 N.O.I.F. e dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Ritiene giuste le sanzioni adottate in quanto espressamente previste dallo stesso art.53 comma 2 N.O.I.F. Ritiene altresì sussistere la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina per il comportamento ascrivibile ai propri tesserati ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S e proporzionata la sanzione economica applicata dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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