COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 82/A A.S.D. IBLEA 99 (RG) avverso inibizione fino al 31/12/2014 del sig. Andolina Salvatore e squalifica fino al 31/12/2014 calciatore Perna Giorgio – gara campionato C 5 serie C2 gir. “D” Iblea 99/Calcio Femminile Rosolini del 14/12/2013 – Comunicato Ufficiale 252/43 C5 del 18/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 82/A A.S.D. IBLEA 99 (RG) avverso inibizione fino al 31/12/2014 del sig. Andolina Salvatore e squalifica fino al 31/12/2014 calciatore Perna Giorgio – gara campionato C 5 serie C2 gir. “D” Iblea 99/Calcio Femminile Rosolini del 14/12/2013 – Comunicato Ufficiale 252/43 C5 del 18/12/2013 La A.S.D. Iblea 99 ha tempestivamente inoltrato appello avverso le decisioni assunte dal Giudice di prime cure come sopra riportate. All’udienza odierna è stato ascoltato il rappresentante legale della società che ne aveva fatto specifica richiesta il quale ha insistito nei motivi di cui in ricorso In particolare la reclamante sostiene che il sig. Andolina si è limitato a protestare nei confronti del direttore di gara senza mai avere posto in essere alcun atto di aggressione nei confronti dello stesso così come il calciatore Giorgio Perna. A sostegno di ciò l’appellante allega una dichiarazione sottoscritta da tale Rivillito il quale avrebbe assistito ai fatti in questione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro ed i suoi allegati fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura di tale rapporto si evince in maniera chiara ed inequivoca che al 20’ del 2° t. il sig. Salvatore Andolina, iscritto in elenco quale dirigente accompagnatore, veniva allontanato per avere protestato avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara. E’ a questo punto che il sig. Andolina si scagliava contro l’arbitro spintonandolo con le mani più volte tanto da farlo indietreggiare e nel contempo continuava a minacciarlo ed insultarlo e a stento veniva allontanato dal terreno di gioco, cosa che avveniva anche per l’intervento dei dirigenti della squadra ospite. Una volta allontanato il sig. Andolina raggiungeva la tribuna da dove continuava ad insultare il direttore di gara. Al termine della gara questi raggiungeva ancora una volta il terreno di gioco dove afferrava con forza il direttore di gara per le braccia cercando di trascinarlo al centro del campo, ma quest’ultimo riusciva a divincolarsi dalla presa solo grazie all’intervento di un calciatore dell’Iblea 99 e di un dirigente della società calcio Rosolini. Infine sempre al termine della gara il calciatore Giorgio Perna aggrediva il direttore di gara colpendolo al petto con le mani e procurandogli momentaneo dolore e nel contempo profferiva frasi minacciose al suo indirizzo. In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, né quanto descritto dall’arbitro può essere inficiato dalla dichiarazione resa a presunta firma del sig. Rivillito Luca in quanto tale atto non ha alcun valore probatorio atteso che lo stesso, ancorché dichiari di ricoprire una carica presso una commissione studi di questo Comitato regionale, non risulta ricoprire l’incarico di commissario di campo il cui rapporto, ai sensi dell’art. 35 comma 1.4 C.G.S., ha fede privilegiata in relazione a fatti violenti posti in essere dai tesserati a condizione che gli stessi siano sfuggiti al controllo dell’arbitro. Conseguentemente il proposto reclamo va respinto in quanto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale risultano congrue e non suscettibili di alcuna riduzione in relazione a quanto posto in essere dal sig. Salvatore Andolina e dal sig. Giorgio Perna. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello Per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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