COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 93/A A.S.D. RANDAZZO (CT) avverso squalifica otto gare calciatore sig. Paolo Mavica – gara campionato Promozione gir. “B” Randazzo/Sinagra calcio del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 93/A A.S.D. RANDAZZO (CT) avverso squalifica otto gare calciatore sig. Paolo Mavica – gara campionato Promozione gir. “B” Randazzo/Sinagra calcio del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014 La A.S.D. Randazzo ha tempestivamente inoltrato appello avverso le decisioni assunte dal giudice di prime cure come sopra riportata. In particolare la reclamante sostiene che il calciatore sig. Paolo Mavica ha avuto una reazione sì scomposta ma dovuta alla circostanza che lo stesso ha reagito ad una provocazione di un calciatore avversario e che non ha avuto alcuna intenzione di aggredire l’assistente arbitro per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia rideterminata in termini più equi. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro e quello degli assistenti fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del rapporto dell’assistente n.2 si evince che la 40’ del 1° t. il sig. Paolo Mavica veniva espulso perché, dopo avere rincorso un calciatore avversario che poco prima lo aveva spintonato, gli sferrava, con violenza, un calcio alle gambe. Una volta avuta notificata l’espulsione, il predetto calciatore si dirigeva, urlando, contro l’assistente e lo insultava ma veniva bloccato da alcuni compagni che tentavano di farlo uscire dal campo ma questi si divincolava dalla presa e, toltasi la maglietta, raggiungeva l’assistente arbitro spintonandolo e minacciandolo ma ancora una volta veniva prontamente bloccato dai propri compagni di squadra che riuscivano ad allontanarlo. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il proposto reclamo va respinto in quanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale risulta congrua in relazione a quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett.d) C.G.S. e, quindi, non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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