COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 100/A A.S.D. REAL BISCARI (RG) avverso inibizione fino al 30/09/2014 dirigente sig. Gaetano Di Falco, inibizione fino al 25/02/2014 dirigenti sig.ri Aldo Occhipinti e Mario Terranova ed avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Rosario Iapichino – gara campionato Promozione gir. “D” Real Biscari/Sciacca del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 100/A A.S.D. REAL BISCARI (RG) avverso inibizione fino al 30/09/2014 dirigente sig. Gaetano Di Falco, inibizione fino al 25/02/2014 dirigenti sig.ri Aldo Occhipinti e Mario Terranova ed avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Rosario Iapichino – gara campionato Promozione gir. “D” Real Biscari/Sciacca del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014 La A.S.D. Real Biscari ha tempestivamente inoltrato appello avverso le decisioni assunte dal giudice di prime cure come sopra riportate. In particolare la reclamante sostiene che i dirigenti ed il calciatore si sono limitati a protestare ad una decisione del direttore di gara ma mai lo hanno minacciato con la conseguenza che le squalifiche così come irrogate dal Giudice Territoriale debbono essere rideterminate in termini più equi in relazione a quanto realmente accaduto. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro e quello degli assistenti fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del rapporto dell’arbitro si evince che al 15’ del 2° t. a seguito di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara il sig. Mario Terranova entrava sul terreno di gioco e portatosi a distanza ravvicinata dall’arbitro profferiva frasi minacciose nei confronti di quest’ultimo. Al medesimo minuto entrava sul terreno di gioco anche il sig. Aldo Occhipinti, peraltro addetto al servizio d’ordine, il quale avvicinatosi al direttore di gara gli profferiva frasi minacciose. Al 27 del 2° t. l’arbitro espelleva, su segnalazione dell’assistente n.1 il calciatore sig. Rosario Iapichino per avere quest’ultimo rivolto delle frasi minacciose nei confronti del predetto assistente. A seguito di tale decisione il sig. Mario Terranova, già allontanato in precedenza, faceva nuovamente ingresso sul terreno di gioco assumendo, ancora una volta, un comportamento irriguardoso e minaccioso nel confronti dell’assistente arbitrale, comportamento che cessava a seguito dell’intervento del capitano del Real Biscari. Al termine della gara il calciatore sig. Rosario Iapichino, già espulso, faceva rientro sul terreno di gioco ed avvicinatosi all’assistente arbitro assumeva nuovamente un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di quest’ultimo. Sempre al termine della gara veniva, infine, allontanato il dirigente il sig. Gaetano Di Falco perché posizionatosi davanti alla porta dello spogliatoio della terna arbitrale assumeva un contegno gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente arbitro tentando di colpirlo con un pugno non riuscendo nell’intento per il pronto intervento dell’Osservatore Arbitrale. Infine è da rilevare che il sig. Mario Terranova, a cui erano state consegnate le chiavi dell’autovettura dell’arbitro, si allontanava dall’impianto sportivo senza avere provveduto a consegnare le predette chiavi ed una volta fattovi ritorno dichiarava all’arbitro di averle buttate. Chiavi che venivano riconsegnate dopo circa cinque minuti a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il proposto reclamo va respinto in quanto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale risultano appena congrue in relazione ai comportamenti posti in essere dai tesserati e, conseguentemente, non appaiono suscettibili di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello Per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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