COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 103/A A.S.D. CITTA’ DI SANT’AGATA (CT) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Travaglia Walter – gara campionato 1^ Cat. Gir. “C” Stefanese/Città di Sant’Agata del 04/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 103/A A.S.D. CITTA’ DI SANT’AGATA (CT) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Travaglia Walter – gara campionato 1^ Cat. Gir. “C” Stefanese/Città di Sant’Agata del 04/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014 La A.S.D. Città di Sant’Agata ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata. In particolare la reclamante sostiene che la sanzione inflitta al proprio tesserato è sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti per cui la stessa deve essere rideterminata in maniera più equa. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del rapporto dell’arbitro si evince che al 44’ del 2° t., a seguito della notificazione dell’espulsione per la seconda ammonizione, il calciatore Travaglia Walter tentava di colpire il direttore di gara non riuscendovi per il pronto intervento dei compagni di squadra. Ciò posto appare a questa Commissione che il reclamo de quo possa trovare parziale accoglimento in quanto il comportamento del calciatore in questione, se pur grave, non può essere equiparato ad un atto violento punito ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. d) con un minimo di otto gare di squalifica ma deve essere inquadrato in una condotta di particolare gravità ai sensi dell’art 19 comma 1 lett.e) per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Travaglia Walter per cinque gare. Per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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