COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto congiuntamente dall’ A.S.D. Pontassieve e dal Calciatore Murras Diego avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto a detto Tesserato la squalifica fino al 14.03.2014. (C.U. n. 28 del 14.11.2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto congiuntamente dall’ A.S.D. Pontassieve e dal Calciatore Murras Diego avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto a detto Tesserato la squalifica fino al 14.03.2014. (C.U. n. 28 del 14.11.2013). La decisione in esame, così motivata: ” A gioco fermo protestava veementemente nei confronti del D.G.. Alla notifica dell'espulsione afferrava per un braccio l'Arbitro continuando a protestare con forza. Sanzione aggravata in quanto capitano”, viene congiuntamente impugnata dal legale rappresentante dell’A.S.D. Pontassieve e dal calciatore sanzionato, per il tramite del difensore di fiducia.. Definendo il comportamento del calciatore come “ mere censure, seppur veementi, alle decisioni tecniche assunte dal direttore di gara”, il reclamo nega che il calciatore abbia “afferrato“ il D.G. per un braccio avendogli “semplicemente appoggiato una mano sulla spalla… mentre esplicitava il suo dissenso alla direzione della gara” ritiene la sanzione eccessivamente afflittiva per cui rivolge “Istanza di sospensione della sanzione comminata con la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 61 del regolamento di Giustizia e Disciplina….” Le medesime tesi venivano sostenute nel corso della richiesta audizione alla quale hanno partecipato il Presidente della Società ed il calciatore assistiti dal proprio legale. In particolare il calciatore, profondamente dispiaciuto di quanto accaduto, riconosce il proprio errore rivolgendo le più ampie scuse al D.G. ed alle Istituzioni Federali. Acquisito il supplemento di rapporto la C.D. decide. Le argomentazioni apportate dalla difesa in ordine alla svolgersi dei fatti sono del tutto pretestuose ove confrontate con il rapporto di gara ed il relativo supplemento, ai quali l’Ordinamento Federale attribuisce il carattere di prova privilegiata. Assume infatti il D.G., in tali atti, che il calciatore Murras, capitano della squadra, espulso per le proteste definite “veementi”, espresse quindi con impeto violento, avverso una decisione tecnica, gli afferrava ”volutamente” il braccio, pur senza causargli dolore, per contestare, in maniera che non può non definirsi illecita perché costituente un atto potenzialmente violento, la decisione tecnica assunta. Da rilevare che tale atto non può essere ricondotto in alcun modo al semplice appoggiare il braccio sulla spalla, come si afferma con il reclamo, dato che “afferrare”, come riafferma l’arbitro, è cosa ben diversa “dall’appoggiare”. In tale quadro i reclamanti danno mostra di non conoscere, altresì, il chiaro disposto normativo che, se da un lato ed in linea generale non consente ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste, dall’altro autorizza il capitano a rivolgersi all'arbitro unicamente per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti. Al capitano, inoltre, compete di reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra per cui il suo comportamento deve essere un modello di correttezza. Tali disposizioni indicate dall’art. 73 delle N.O.I.F. sono state chiaramente violate dal calciatore Murras con un comportamento al limite della violenza, comportamento che deve essere conseguentemente sanzionato dovendosi tenere altresì conto della qualifica che egli rivestiva durante la gara. A completamento dell’esame del reclamo il Collegio rileva che, in riferimento alla “Istanza di sospensione…ai sensi dell’art. 61 del Regolamento di Giustizia e Disciplina” avanzata con il reclamo, l’unica sospensione prevista è quella indicata dall’art. 20 del C.G.S., che unitamente allo Statuto Federale, alle N.O.I.F ed ai Regolamenti di Settore costituisce le “Carte Federali” ed è riservata solo in via cautelare e su richiesta del Procuratore Federale per tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare. La decisione del G.S. è quindi assolutamente fondata e perfettamente aderente a quanto risulta dagli atti ufficiali, per cui alla C.D. non rimane che esaminare la congruità della sanzione irrogata. Il D.G. nel supplemento di rapporto evidenzia per la prima volta che il calciatore “…mi afferrava volutamente per un braccio per pochi secondi per evitare che mi allontanassi, senza arrecare dolore o in maniera violenta, ma per protestare con forza contro la decisione da me assunta.” L’assenza di dolore, elemento determinante per questo Giudice nella quantificazione della sanzione, unitamente al mancato proferimento nel contesto di offese, e tenuto conto dell’ottimo comportamento processuale tenuto dal calciatore, induce la Commissione a rideterminarne l’entità. P.Q.M. la C.D.T. infligge al calciatore Murras Diego la sanzione della squalifica fino al 15 gennaio 2014. Dispone la restituzione della tassa.
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