COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’ A.S.D. Filvilla avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto: -l’inibizione da ogni attività, fino al giorno 12 febbraio 2014, alla Dirigente Pecci Maria; -la squalifica fino al 12 settembre 2014 al calciatore Caldi Luca. (C.U. n. 33 del 12.12.2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dall’ A.S.D. Filvilla avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto:
-l’inibizione da ogni attività, fino al giorno 12 febbraio 2014, alla Dirigente Pecci Maria;
-la squalifica fino al 12 settembre 2014 al calciatore Caldi Luca.
(C.U. n. 33 del 12.12.2013).
I sopra indicati provvedimenti sono stati assunti dal G.S.T. sulla base delle motivazioni che si riportano integralmente di seguito:
- Pecci Maria
“Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G..”
- Caldi Luca
“ In seguito ad un provvedimento tecnico del D.G., spingeva con il braccio sinistro l'Arbitro all'altezza del petto e lo offendeva. Successivamente spingeva nuovamente, con forza, l'Arbitro con entrambe le braccia provocandogli un lieve dolore. Trascinato a forza fuori dal terreno di gioco dai propri compagni, reiterava le offese e minacciava il D.G..
Sanzione aggravata in quanto capitano.”
Detta decisione viene impugnata innanzi questa C.D. dal Presidente della Società, assistito e rappresentato dal legale di fiducia, con tempestivo reclamo che reca in calce anche la firma del calciatore Caldi.
In via preliminare l’atto di impugnazione richiede in via istruttoria l’acquisizione del rapporto del Commissario di Campo “inerente la valutazione della prestazione del Direttore di gara o comunque del rapporto dell’intervento del Commissario di Campo….”
Il reclamo quindi prosegue e, dopo aver espresso riserva circa eventuali azioni in altre sedi, lamenta l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore Caldi ritenendo che essa debba essere contenuta, al più, in due giornate di gara, escludendo, comunque, ogni e qualsiasi premeditazione nel comportamento del calciatore.
Afferma, a tal fine, che lo scontro di questi con il D.G., causa dell’espulsione, abbia avuto carattere del tutto fortuito, perchè dovuto ad un repentino spostamento dell’arbitro che causava l’impatto tra i due.
A conferma di tale asserzione allega dichiarazioni rilasciate dal capitano e dal Presidente della Società avversaria.
Si duole, inoltre, della mancata valutazione, nell’irrogare la sanzione, degli ottimi precedenti disciplinari del calciatore.
In ordine all’inibizione inflitta alla Dirigente Pecci, non contesta il fatto, limitandosi a richiedere una riduzione della sanzione con il sostenere che il comportamento di detta tesserata è da imputarsi “ ad un mero impeto non controllato, in assenza di qualsivoglia atto premeditato o violento”.
Il reclamo conclude per l’annullamento della sanzione inflitta al Calciatore o, in via subordinata, per la sua riduzione.
Per quanto riguarda la sanzione irrogata alla Dirigente ne viene richiesta la riduzione.
Le argomentazioni svolte dal reclamo e le conclusioni in esso contenute venivano ribadite dal difensore di fiducia anche dopo aver avuto cognizione del supplemento di rapporto reso del D.G. su richiesta del Giudicante.
Chiuso il dibattimento la C.D.T. passa a decisione richiamando l’attenzione sulle norme che regolano il procedimento disciplinare sportivo nell’ambito della F.I.G.C. che la Società reclamante sembra ignorare, probabilmente per strategia processuale.
Le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva vengono assunte sulla base del Codice di Giustizia Sportiva il quale prevede che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti ed i relativi supplementi di rapporto fanno piena prova in ordine al comportamento che i tesserati tengono in campo, con esclusione quindi di qualsiasi altro documento. (art. 35 C.G.S.)
Il carattere di prova privilegiata dei rapporti sopraindicati è costantemente riconosciuto da parte di tutti gli Organi della Disciplina Sportiva di qualsiasi ordine e grado.
Detti rapporti possono essere messi in dubbio solo in presenza di concreti elementi probatori circa il reale svolgersi dei fatti in essi descritti, come sempre affermato da questa C.D. attraverso la propria giurisprudenza.
Nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo non è ammessa, di conseguenza, la prova per testi, trovando essa idonea collocazione unicamente nell’ambito del procedimento disciplinare per illecito sportivo e non in quello relativo all’illecito disciplinare, quale quello in esame.
Compito del Commissario di campo è quello di riferire sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre, con esclusione di qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro.(art. 38 N.O.I.F.).
Quest’ultima attività è riservata all’Osservatore arbitrale (questa la qualifica ricoperta dal nominativo indicato con il reclamo) e costituisce atto interno dell’A.I.A. perché volto a fornire una valutazione strettamente in senso tecnico del D.G. e non avente quindi alcuna attinenza con il procedimento disciplinare sportivo.
Fatta questa necessaria premessa normativa la C.D. esamina i fatti che concretamente si sono verificati e quali risultano dagli atti ufficiali di gara, ai quali bisogna fare riferimento.
Il D.G. smentisce la tesi della reclamante relativamente alla fortuità dello scontro con il calciatore Caldi, affermando di essere egli fermo nel momento del contatto, per cui non ha effettuato alcun repentino cambio di direzione.
Quanto accaduto, quale risulta dagli atti ufficiali, è più articolato di come indica il reclamo dato che il calciatore una volta raggiunto il D.G. lo spingeva con il braccio sinistro offendendolo. Ricevuta la notifica del provvedimento di espulsione e nell’ambito della mischia tra calciatori che si è conseguentemente verificata, il Caldi spingeva il D.G. con entrambe le braccia e con maggior vigore, causa di un lieve dolore che si protraeva per circa 5 minuti. Immediatamente dopo tale ulteriore spinta il calciatore, nel venire allontanato dai propri compagni, rivolgeva al D.G. ulteriori offese accompagnate da una chiara minaccia (“Ti aspetto fuori”).
In riferimento alla sanzione inflitta alla Signora Maria Pecci, che è bene ricordare rivestiva nell’occasione la qualifica di assistente di parte e quindi tenuta ad un comportamento assolutamente irreprensibile, essa entrava indebitamente in campo offendendo il D.G. con le frasi da questi riportate sul supplemento di rapporto.
A fronte dei fatti così accertati, la reclamante oppone semplicemente una loro diversa descrizione senza addurre alcun elemento che possa istillare un sia pur minimo dubbio sul loro effettivo svolgimento.
La reiterazione degli atti di violenza da parte del calciatore Caldi, accompagnata nel loro svolgersi da altrettante offese e minacce, la resistenza opposta ai compagni che intendevano portarlo fuori dal campo, gli obblighi che gli derivano dall’essere il capitano della squadra fanno si che la sanzione sia non solo pienamente fondata in punto di fatto, ma anche congrua in termini di entità.
Anche il comportamento della Dirigente Pecci appare congruamente sanzionato, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, stante l’indebito ingresso in campo e la funzione di assistente di parte ricoperta.
P.Q.M.
la C.D.T., pronunciando in via definitiva, respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.
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