COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo presentato dall’A.S.D. Belmonte Antella Grassina avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il tesserato Pierattini Leonardo per 4 Gare. (C.U. N. 25 Del 18.12.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo presentato dall’A.S.D. Belmonte Antella Grassina avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il tesserato Pierattini Leonardo per 4 Gare. (C.U. N. 25 Del 18.12.2013) Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Pierattini Leonardo poiché a fine gara spintonava un giocatore avversario, di poi si avvicinava al D.G. ponendo il suo viso a pochi centimetri da quello dell’Arbitro, protestando ma senza che vi fosse alcun contatto. Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dell’accaduto. Lamenta un’asserita aggressione al Pierattini da parte dei giocatori della Rufina, nega di fatto la spinta all’avversario (solo un gesto di distacco per allentare la pressione dei tesserati avversari), e afferma che il D.G. si sarebbe avventato “spingendo su Pierattini” espellendolo. Conclude con la richiesta di annullamento ovvero di riduzione della squalifica. Il reclamo merita accoglimento. La versione fornita dalla reclamante non può essere accolta così come indicata. E’ vero, però, che dal supplemento di rapporto reso dal D.G. ai fini istruttori il quadro appare molto più chiaro. Era presente un generale nervosismo, l’arbitro nega chiaramente di essersi “avventato”, ma di essersi solo avvicinato velocemente; il calciatore si è avvicinato molto al D.G., con il proprio viso, ma senza alcun contatto e in assoluto silenzio (diversamente a quanto inizialmente emergeva), e alla notifica dell’espulsione si allontanava senza reazione alcuna. Il gesto addebitato, quindi, deve essere sanzionato adeguando la squalifica a quanto effettivamente accaduto, così come emergente dall’istruttoria. P.Q.M. la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo, riduce la squalifica al Pierattini Leonardo a due giornate, e dispone la restituzione della tassa.
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