COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ APD PICCIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO – PICCIONE DISPUTATA A PETRIGNANO IL 08.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 11.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ROSSI FEDERICO PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ APD PICCIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO - PICCIONE DISPUTATA A PETRIGNANO IL 08.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 11.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ROSSI FEDERICO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società APD Piccione, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto in merito al comportamento offensivo e minaccioso posto in essere nei suoi
confronti dal calciatore Rossi Federico.
Si ritiene peraltro maggiormente congrua rispetto ai fatti in contestazione la squalifica di cinque
giornate.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Rossi Federico a cinque
giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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