COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD EUGUBINA CALCIO M.G., IN RIFERIMENTO ALLA GARA EUGUBINA – CALZOLARO DISPUTATA A GUBBIO IL 07.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 11.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BRUNELLI PRIMO PER SETTE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD EUGUBINA CALCIO M.G., IN RIFERIMENTO ALLA GARA EUGUBINA - CALZOLARO DISPUTATA A GUBBIO IL 07.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 11.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BRUNELLI PRIMO PER SETTE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Eugubina calcio M.G., chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro è emerso che a seguito di una decisione arbitrale, il calciatore Piero Brunelli si è avvicinato al direttore di gara e, nel rivolgergli una frase offensiva, è venuto a contatto con lui con una spalla contro il petto senza provocargli alcun dolore. Il gesto, seppur grave, non è connotato da intenzioni violente, pertanto la squalifica può essere ridotta a sei giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Brunelli Primo a sei giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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