COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PONTE D’ASSI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE D’ASSI – RAMAZZANO DISPUTATA A PONTE D’ASSI IL 10.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE ACACIA MATTEO FINO AL 30/06/2014 E L’AMMENDA DI €. 1.000,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PONTE D’ASSI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE D’ASSI - RAMAZZANO DISPUTATA A PONTE D’ASSI IL 10.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE ACACIA MATTEO FINO AL 30/06/2014 E L’AMMENDA DI €. 1.000,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Ponte D’Assi, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in nostro possesso e dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti a questa Commissione Disciplinare si è potuto ricostruire quanto effettivamente accaduto durante ed al termine della gara. I fatti possono essere sintetizzati in due momenti: il comportamento del pubblico e dei calciatori del Ponte D’Assi nonchè l’espulsione di un dirigente sempre della stessa società. Sul primo punto l’arbitro ha confermato che al termine della gara veniva accerchiato da alcuni tesserati, non individuati, della società Ponte D’Assi che lo minacciavano e lo spintonavano tanto da dover rifugiarsi all’interno dello spogliatoio. Tale atteggiamento veniva tenuto anche dai sostenitori della stessa società nel momento in cui arrivava la forza pubblica. Il fatto è sicuramente deprecabile e va sanzionato, comunque l’ammenda inflitta dal G.S. può essere contenuta in €. 800,00. Sul secondo punto, ovvero l’inibizione inflitta al dirigente Acacia Matteo, va detto che dopo un confronto l’arbitro ha ammesso uno scambio di persona; infatti il tesserato espulso è stato individuato nel Sig. Pierotti Stefano e non Acacia Matteo. Tutto ciò premesso questa Commissione ritiene di annullare l’inibizione inflitta al Sig. Acacia Matteo e di trasmettere gli atti al G.S. per quanto di propria competenza in ordine al comportamento del Sig. Pierotti Stefano. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce l’ammenda inflitta alla società ad €. 800,00 ed annulla l’inibizione inflitta al dirigente Acacia Matteo. Dispone di inviare gli atti al G.S. per quanto di competenza.
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