COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD SPORTING TERNI SRL, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL S. ORSOLA – SPORTING TERNI DISPUTATA A SCHIAVO SI MARSCIANO IL 14.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 19.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DE SANTIS SIMONE PER CINQUE GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARLINO LUCA PER TRE GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CONTESSA MAURIZIO PER TRE GARE; L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SCARPONI ALESSIO FINO AL 17/02/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD SPORTING TERNI SRL, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL S. ORSOLA – SPORTING TERNI DISPUTATA A SCHIAVO SI MARSCIANO IL 14.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 19.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DE SANTIS SIMONE PER CINQUE GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CARLINO LUCA PER TRE GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CONTESSA MAURIZIO PER TRE GARE; L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SCARPONI ALESSIO FINO AL 17/02/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società SSD Sporting Terni, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione dell’arbitro ha consentito alla Commissione di dare conferma a quanto dettagliatamente descritto dal medesimo nel referto di gara. Per quanto concerne l’episodio addebitato al calciatore Simone De Santis, appare equo contenere la squalifica in quattro giornate effettive di gara; commisurate ai fatti contestati sono invece le sanzioni irrogate dal G.S. agli altri tesserati, che pertanto meritano integrale conferma. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore De Santis Simone a quattro giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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