DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 22/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 24/11/2013 REAL METAPONTINO – S.FELICE GLADIATOR I

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 22/01/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 24/11/2013 REAL METAPONTINO - S.FELICE GLADIATOR I l Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo del 26/11/2013 proposto dalla A.S.D. S. FELICE GLADIATOR, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Alessandro Caridi della società Real Metapontino - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca dei fatti tesserato per la società Rende è stata comminata la squalifica per tre gare effettive, con C.U. n. 274 del 4/06/2013 emesso dalla L.N.D. - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata, neppure parzialmente, scontata nel Campionato Eccellenza 2012/2013, essendo quella del 2 giugno 2013 gara di spareggio tra le seconde classificate nei campionati di eccellenza 2012/2013 e avendo la società Rende per sola medesima con il punteggio di 3-0. - rilevato che, come da comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti della LND, per la stagione 2013/2014, il calciatore Alessandro Caridi, veniva inizialmente tesserato, in data 28/08/2013 dalla società Vigor Lamezia, militante nel campionato di Lega Pro, dalla quale si svincolava in data 17/09/2013 e veniva, quindi, successivamente, tesserato, in data 3/10/2013, dalla società Real Metapontino odierna resistente; - rilevato che, come da comunicazione della segreteria della Lega Pro, la squalifica per tre gare, oggetto del presente reclamo, è stata interamente scontata nel corso del Campionato di Lega Pro 2013/14, poiché il calciatore Alessandro Caridi non veniva impiegato in nessuna delle prime tre giornate del campionato. In particolare trattasi della gara dell'1/09/2013, Sorrento - Vigor Lamezia, della gara dell'8/09/2013, Vigor Lamezia - Chieti e della gara del 13/09/2013, Foggia - Vigor Lamezia. - rilevato pertanto che il calciatore Alessandro Caridi, al momento della gara in epigrafe, aveva integralmente scontato la squalifica di gare 3 ed aveva, quindi, pieno titolo a prendere parte alla detta gara; P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Real Metapontino - S. Felice Gladiator 2-0; 3) di addebitare sul conto della S.Felice Gladiator la tassa di reclamo.
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