COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 23/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOLI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 a 3; AMMENDA € 150,00; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA) IN RELAZIONE ALLA GARA VESTINA MONTESILVANO / VICOLI, DEL 08.12.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°32 del 19.12.2013 C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 23/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOLI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 a 3; AMMENDA € 150,00; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA) IN RELAZIONE ALLA GARA VESTINA MONTESILVANO / VICOLI, DEL 08.12.13 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°32 del 19.12.2013 C.R.A.). Con appello proposto in data 27.12.2013, la società Vicoli ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S., in quanto la società appellante non si è presentata in campo per disputare la gara Vestina Montesilvano / Vicoli. Osserva, in via preliminare, la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, per omissione dell’invio di copia del ricorso alla società controinteressata. La normativa di riferimento (art. 46, comma V, C.G.S.) prescrive, infatti, il contestuale invio del ricorso (o del reclamo) alla controparte nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato della gara e che, contestualmente al ricorso, sia inviata copia dall’attestazione di invio della raccomandata alla società controinteressata, ai fini del rispetto del contraddittorio. Nel caso di specie, tuttavia, tale formalità non è stata osservata avendo la società allegato all’atto di appello l’attestazione relativa all’invio alla controparte del reclamo al G.S., attestazione che, ovviamente, non può valere anche in questa sede. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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