COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 23/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FEDERLIBERTAS BUGNARA AVVERSO LA SQUALIFICA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE SPAGNUOLO RENATO FINO AL 20.3.2014, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI / FEDERLIBERTAS BUGNARA, DISPUTATA IL 7.12.13 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALI (C.U. N°19 del 12.12.2013 DELEGAZIONE PROV. LE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 23/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FEDERLIBERTAS BUGNARA AVVERSO LA SQUALIFICA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE SPAGNUOLO RENATO FINO AL 20.3.2014, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. S. BENEDETTO DEI MARSI / FEDERLIBERTAS BUGNARA, DISPUTATA IL 7.12.13 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALI (C.U. N°19 del 12.12.2013 DELEGAZIONE PROV. LE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società Polisportiva Federlibertas Bugnara ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore Spagnuolo Renato, perché reagiva ad una decisione tecnica adottata dall’arbitro, strattonandolo per un braccio ed insultandolo. La società appellante ha contestato l’eccessività della sanzione per non avere il calciatore posto in essere un comportamento violento od oltraggioso, avendo soltanto afferrato il braccio dell’arbitro per richiamare la sua attenzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Spagnuolo Renato, pur avendo tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, si è limitato a protestare avverso la decisione tecnica adottata dallo stesso, ma senza insultarlo. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al 28.2.2014, disponendo di accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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